Sez. 3, Sentenza n. 537 del 15/02/1968 (Rv. 331631 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE -PRESUPPOSTI -MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE E DELL'APPELLATO-CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AL PROCURATORE NON COSTITUITO DELL'APPELLANTE - IRRITUALITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE -PRESUPPOSTI -MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE E DELL'APPELLATO-CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AL PROCURATORE NON COSTITUITO DELL'APPELLANTE - IRRITUALITA.*
L'istituto della improcedibilita dell'appello ha per essenziale presupposto che la causa sia stata iscritta a ruolo da una delle parti e che l'appellante non sia comparso alla prima udienza davanti all'istruttore ne a quella successiva a cui la causa deve essere rinviata. Al contrario, la mancata Costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati da luogo, non gia all'improcedibilita dell'appello, bensi alla cancellazione della causa dal ruolo, con gli ulteriori effetti previsti dall'art.307 cod. proc. civ.. ai fini della dichiarazione di improcedibilita dell'appello e da ritenere improduttivo di effetti l'atto riassuntivo notificato al procuratore non costituito della appellante, anziche a quest'ultimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)