Sez. L, Sentenza n. 4056 del 08/07/1982 (Rv. 422016 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO DIRITTI NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10, COMMI SECONDO E TERZO, DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - CONSEGUENZE - REGOLAMENTO AZIENDALE CONTENENTE UN TERMINE DI DECADENZA PER IL RECLAMO GERARCHICO - ILLEGITTIMITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO DIRITTI NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10, COMMI SECONDO E TERZO, DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - CONSEGUENZE - REGOLAMENTO AZIENDALE CONTENENTE UN TERMINE DI DECADENZA PER IL RECLAMO GERARCHICO - ILLEGITTIMITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633, nella parte in cui prevede l'improponibilità, anziché l'improcedibilità, della Azione giudiziaria nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri), deve ritenersi illegittimo, per contrarietà a norme imperative, il regolamento di un'azienda esercente il pubblico servizio di trasporto che, in tema di avanzamento di carriera dei dipendenti, preveda per questi l'Onere di proporre entro un certo termine, a pena di decadenza, il reclamo gerarchico avverso la attribuzione di un punteggio insoddisfacente o la mancata attribuzione di un qualsiasi punteggio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)