Sez. 2, Ordinanza n. 401 del 25/01/1971 Cc. (dep. 20/02/1971) Rv. 116796 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NOTIFICAZIONI - SENTENZA CONTUMACIALE - NOTIFICAZIONE DELL'ESTRATTO - AUTENTICITA - E GARANTITA DALLA RESPONSABILITA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NOTIFICAZIONI - SENTENZA CONTUMACIALE - NOTIFICAZIONE DELL'ESTRATTO - AUTENTICITA - E GARANTITA DALLA RESPONSABILITA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO.*
Quando l'ufficiale giudiziario ha proceduto alla notificazione dello estratto della sentenza contumaciale, ogni dubbio sulla autenticita di questo (nella specie, per pretesa illegibilita della firma del cancelliere, apposta sulla copia dell'atto) viene eliminato dalla responsabilita che l'organo notificatore assume verso gli interessati in ordine all'autenticita dell'atto medesimo. (V 112139, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)