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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15158 del 16/07/2020 (Rv. 658347 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - MUTUI E FINANZIAMENTI | Imposta di registro – Aliquota agevolata ex art. 5 l. n. 168 del 1982 – Art. 34 l. n. 457 del 1978 – Equiparazione del piano di recupero a quello particolareggiato – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658347-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - MUTUI E FINANZIAMENTI

In tema di agevolazioni fiscali, l'art. 5 della l. n. 168 del 1982, nel prevedere l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui all'art. 27 della l. n. 457 del 1978, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, sicché l'equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato non può intendersi generalizzata, ma va limitata, come stabilito dall'art. 34 della l. n. 457 del 1978, solo ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la gravata decisione che aveva riconosciuto il regime fiscale di favore in difetto dell'esistenza di piano di recupero del patrimonio edilizio e di piano convenzionato privato).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 34, Legge Reg. Umbria 22/02/2005 num. 11 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)