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Sez. U, Sentenza n. 8 del 11/05/1993 Cc. (dep. 07/07/1993) Rv. 193750 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Presentazione | Con telegramma o con raccomandata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/193750-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Presentazione

In materia di misure cautelari, sia reali che personali, la richiesta di riesame può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 cod. proc. pen. ed in tal caso "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" (art. 583, comma secondo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)