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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria

Testo in vigore al

Art. 42

1. I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

2. In tal caso anche la stessa tessera varra' per entrambe le assicurazioni.

Art. 43

1. La vendita delle marche e' affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: puo' essere, con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri Enti.

2. Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

Titolo III. Sussidi di disoccupazione.

Capo I. Procedura per la concessione del sussidio

Art. 44

1. L'assicurato, per essere ammesso al sussidio, dovra' presentare all'organo locale di cui all'art. 75 domanda redatta su un modulo stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

2. La domanda dovra' essere corredata:

  1. a) dal certificato di licenziamento compilato a cura del datore
    di lavoro, contenente le indicazioni di cui
    all'articolo seguente;

  2. b) dall'ultima tessera di assicurazione, al corrente di tutti
    i versamenti dei contributi sino alla data del licenziamento.

3. Nel caso che il licenziamento sia dipendente da infermita' o da invalidita', l'assicurato dovra' allegare alla domanda di sussidio un certificato medico, dal quale risulti che egli ha riacquistato la capacita' lavorativa al mestiere da lui normalmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un mestiere che non richieda i particolari requisiti fisici che sono venuti a mancargli.

4. In tal caso il sussidio di disoccupazione decorrera' dal giorno di riacquisto di capacita' lavorativa dell'assicurato, fermo restando il periodo di carenza stabilito dal secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 45

1. Il datore di lavoro e' obbligato a rilasciare, su richiesta dell'assicurato, all'atto del licenziamento, un certificato contenente le seguenti indicazioni:

  1. a) numero di iscrizione dell'assicurato sul libro matricola;

  2. b) cognome, nome, paternita', eta' dell'assicurato;

  3. c) mansioni alle quali l'assicurato venne adibito durante
    la sua occupazione;

  4. d) ammontare della retribuzione corrisposta all'assicurato;

  5. e) data d'inizio del rapporto di lavoro;

  6. f) data del licenziamento;

  7. g) motivo del licenziamento;

  8. h) indennita' di licenziamento eventualmente corrisposta;

  9. i) numero della tessera consegnata all'assicurato all'atto
    del licenziamento e numero dei versamenti che sulla
    medesima figurano eseguiti.

2. Il datore di lavoro dovra' inoltre fornire agli organi dell'assicurazione, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni piu' precise che gli fossero domandate intorno ai dati contenuti nel certificato di licenziamento.

3. Il datore di lavoro, il quale si rifiuti di rilasciare il certificato di licenziamento e non fornisca entro il termine di cinque giorni le informazioni di cui sopra agli organi dell'assicurazione che ne facciano richiesta, e' punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni assicurato a cui abbia opposto il rifiuto o per cui abbia trascurato l'invio delle informazioni.

Art. 46

1. L'organo locale di cui all'art. 75, ricevuta la domanda con i documenti prescritti, la inviera' entro due giorni dalla presentazione alla Cassa provinciale od interprovinciale d'assicurazione competente per territorio, rilasciando all'assicurato apposita ricevuta, sulla quale sara' indicato il numero della tessera da lui consegnata.

Art. 47

1. La Cassa d'assicurazione competente per territorio, accertato che per conto dell'assicurato figura versato nel biennio il prescritto numero di contributi, esamina se ricorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge perche' vi sia diritto al sussidio.

2. Accertata nei riguardi del richiedente la sussistenza delle condizioni di cui sopra, la Cassa delibera l'ammissione al sussidio dello assicurato, stabilendone l'ammontare giornaliero in relazione alla classe di contributo, la decorrenza e la durata, dopo avere controllato, nel fissare quest'ultima, il numero delle giornate di sussidio eventualmente gia' percepito nell'anno dall'assicurato.

3. Nel caso in cui la domanda di sussidio non possa essere accolta, la Cassa d'assicurazione ne dara' avviso all'interessato pel tramite dell'organo locale di cui all'art. 75, specificandone i motivi.

Capo II. Ammissione al sussidio

Art. 48

1. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercitera' il controllo sulla liquidazione e la erogazione dei sussidi in tutti i modi che riterra' opportuni.

2. Qualora esistano fondate ragioni per ritenere che la corresponsione del sussidio sia stata fatta in contrasto alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, o del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali nonche' il Comitato del competente Istituto di previdenza sociale possono in qualsiasi momento ordinarne la sospensione.

3. Contro la deliberazione che sospende la erogazione del sussidio e' dato ricorso nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 65.

Art. 49

1. L'assicurato che richiede il sussidio dovra' sottostare a tutte le norme che saranno stabilite dalla competente Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione per constatare in qualsiasi momento la sua effettiva disoccupazione.

2. Il controllo sulla disoccupazione dei richiedenti il sussidio sara' effettuato normalmente mediante presentazione giornaliera dell'assicurato all'organo locale di cui all'art. 75 a partire dal giorno di presentazione della domanda.

3. Qualora la Cassa d'assicurazione ritenga tale forma di controllo insufficiente, ovvero per particolari circostanze, inattuabile, potra' ricorrere ad altre fonti di informazioni che riterra' piu' sicure e potra' anche rivolgersi, occorrendo, all'arma dei Reali carabinieri ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 50

1. La Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione ha diritto di sottoporre il richiedente il sussidio alle visite mediche che ritenga necessarie per accertare la capacita' di lui al lavoro; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche e' motivo sufficiente per respingere la domanda di sussidio e per sospenderne il pagamento.

Capo III. Godimento del sussidio

Art. 51

1. I sussidi verranno pagati a quindicine posticipate con le modalita' che saranno stabilite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

2. Il pagamento verra' eseguito a mezzo degli organi di cui all'art. 75 nel Comune di residenza dell'assicurato.

Art. 52

1. L'assicurato cessera' dal percepire il sussidio:

  1. a) quando sia trascorso il periodo di godimento
    previsto dalla legge;

  2. b) quando abbia trovato nuova occupazione;

  3. c) quando abbia rifiutato una occupazione adeguata;

  4. d) quando non abbia adempiuto, senza giustificati motivi,
    agli obblighi di cui all'art. 49 per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;

  5. e) quando abbia perduto qualsiasi capacita' al lavoro,
    ai sensi dell'art. 17;

  6. f) quando abbia rifiutato o trascurato di adempiere
    alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione
    professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67.

Art. 53

1. Deve ritenersi per adeguata qualsiasi occupazione commisurata alle condizioni fisiche dell'assicurato, la quale non ne pregiudichi la salute e la morale; sia retribuita con salario non inferiore a quello normalmente corrisposto nel luogo per la professione cui l'assicurato appartiene; non derivi da sciopero o da serrata; non ostacoli un futuro reimpiego dell'assicurato nella sua specifica professione.

2. L'occupazione offerta all'assicurato in localita' diversa da quella del suo abituale lavoro o della sua residenza puo' considerarsi adeguata qualora non comprometta i giustificati bisogni dell'assicurato e della sua famiglia.

Art. 54

1. L'erogazione del sussidio sara' sospesa:

  1. a) durante i periodi di lavoro che, ai sensi dell'articolo
    seguente
    , non interrompono la continuita' della disoccupazione;

  2. b) durante il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta
    nell'industria o lavorazione presso la quale l'assicurato da
    ultimo presto' la sua opera.

2. L'assicurato a cui e' stata sospesa l'erogazione del sussidio potra', appena cessata la causa della sospensione, riaverne il godimento senza che occorra una nuova domanda.

3. L'assicurato che, ammesso al sussidio da una Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione, si trasferisca in una Provincia diversa, potra' ivi percepire il sussidio a decorrere dal giorno in cui si sara' presentato al controllo presso l'organo locale di cui all'art. 75 nella nuova residenza, sempreche' il periodo di tempo decorso dalla data di allontanamento dalla sede di provenienza alla data di ripresentazione all'organo erogatore corrisponda ai giorni strettamente necessari al viaggio.

Art. 55

1. Sono considerati disoccupati continuativamente e quindi soggetti alla sola sospensione dal godimento del sussidio, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, gli assicurati:

  1. a) che prestino la loro opera nelle giornate di riposo settimanale e festivo in sostituzione di coloro i quali usufruiscono di
    tale riposo, a norma delle disposizioni legislative
    vigenti in materia;

  2. b) che prestino la loro opera in lavori occasionali diversi
    dalla loro abituale occupazione per non piu' di due giorni.

Art. 56

1. L'assicurato disoccupato che abbia superato i 65 anni di eta', qualora sino al compimento dell'eta' medesima sia stato eseguito regolarmente per suo conto il versamento dei contributi, dovra' essere ammesso al sussidio per i periodi di disoccupazione iniziatisi entro l'anno successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, purche' concorrano tutte le altre condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

Art. 57

1. Il sussidio di disoccupazione non verra' corrisposto nelle giornate festive.

2. In tali giornate gli assicurati sono dispensati dal presentarsi al controllo presso l'organo di cui all'art. 75 per la constatazione della loro disoccupazione.

3. Per giornate festive si intendono, oltre le domeniche, quelle dichiarate tali, a tutti gli effetti civili, dalla legge.

Capo IV. Decadenza dal diritto al sussidio

Art. 58

1. Fermo restando quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la decorrenza del sussidio in caso di ritardata presentazione della domanda, cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al sussidio ovvero di riscuotere il sussidio gia' concessogli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione sussidiabile ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al sussidio ovvero si sia presentato per la riscossione del sussidio gia' concessogli.

Capo V. Riammissione al sussidio

Art. 59

1. Fermo restando quanto dispongono il terzo e quarto comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, l'assicurato il quale abbia cessato dal percepire il sussidio, ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, non potra' esservi riammesso se non in dipendenza di un nuovo periodo di disoccupazione susseguente ad intervenuta rioccupazione e sempre che concorrano le condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

Art. 60

1. L'assicurato il quale abbia fruito del sussidio in unico periodo o in piu' periodi per un massimo di 120 giornate entro l'anno, non puo' essere riammesso entro lo stesso anno ad un altro sussidio. Puo' esservi riammesso entro l'anno successivo, qualora dimostri che siano stati versati per suo conto almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrano le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

2. Qualora l'assicurato, ammesso al sussidio prima del 31 dicembre, termini di percepirlo oltre tale data dopo un periodo di ininterrotto godimento per un massimo di 120 giornate, per esservi riammesso deve dimostrare che per suo conto sono stati versati almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrono le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, 3158. In questo ultimo caso non gli possono essere corrisposte che tante giornate di sussidio quante ne occorrono, computate quelle gia' percepite dal 1° gennaio in poi, per raggiungere il massimo di 120 giornate entro l'anno.

Capo VI. Sussidi nei casi di disoccupazione a turno o saltuaria

Art. 61

1. Il Ministero dell'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, stabilisce quali siano le lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto al sussidio agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 62

1. Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria, ai quali sia riconosciuto il diritto al sussidio, potranno esservi ammessi, secondo le norme dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per tutti i giorni non festivi di effettiva disoccupazione sotto deduzione di una carenza di dieci giorni per ciascun mese del calendario civile.

2. Tale periodo di carenza sara' portato a dodici giorni per le lavorazioni che abbiano offerto, nel biennio antecedente, medie mensili di salario superiori ad un limite da determinarsi dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.