Sez. 2, Sentenza n. 13595 del 17/12/1991 (Rv. 475088 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Collazione ed imputazione - In genere, resa dei conti | Frutti civili prodotti da un bene in comunione - Obbligo di restituzione di uno dei coeredi in sede di rendiconto con gli altri coeredi - Debito di valuta - Rivalutazione automatica - Esclusione - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Ammissibilità.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Collazione ed imputazione - In genere, resa dei conti
L'obbligo di uno dei coeredi, nell'ambito del rendiconto con gli altri coeredi (art. 724 secondo comma cod. civ.), di restituire in tutto o parte i frutti civili prodotti da un bene in comunione, integra "ab origine" un debito di valuta, e, pertanto, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno "ex" art. 1224 secondo comma cod. civ., sempre che ne ricorrano i presupposti (inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)