Sez. 1, Sentenza n. 35840 del 14/05/2015 Cc. (dep. 02/09/2015) Rv. 264706 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo ai sensi dell'art. 35 ter Ord.Pen. - Richiesta di riduzione pena presentata ai sensi dell'art. 2 D.L. n.92 del 2014 - Requisiti di ammissibilità - Indicazione incompleta della data di presentazione del ricorso alla Corte Edu - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Non è affetto da inammissibilità il reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell'art. 35 ter Ord.pen., al fine di ottenere la riduzione della pena detentiva, in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art.2 del D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n.117, in caso di incompleta indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte Edu, quando sia comunque possibile individuare il procedimento pendente davanti a quest'ultima, poichè la finalità della prescrizione che chiede di fornire la precisata indicazione è quella di consentire la verifica circa l'intervento di eventuali pronunce sulla ricevibilità del ricorso e la proponibilità di eccezioni da parte del Governo italiano in ordine al mancato esaurimento dei rimedi previsti dall'ordinamento interno.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)