Sez. 1, Sentenza n. 4503 del 14/03/1995 Ud. (dep. 26/04/1995) Rv. 201133 - 01
Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Libero convincimento del giudice - Indizi - Valore probatorio - Condizioni.
Prove - Disposizioni generali - Valutazione
Il libero convincimento del giudice, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logica-induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dal secondo comma, dell'art. 192 cod. proc. pen., si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel suo divenire per cristallizzarsi definitivamente, dalla prova del fatto in esame, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) se questi siano gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti, precisi e cioè non suscettibili di diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile, e concordanti vale a dire non contrastanti tra loro o con altri elementi certi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)