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Sez. 4, Sentenza n. 6309 del 21/02/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181157 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - CONCORSO DI CAUSE - QUANTIFICAZIONE DEGLI APPORTI - CRITERI RIGIDI - ESCLUSIONE - ENTITÀ E RILEVANZA DELLE INFRAZIONI - ADEGUAMENTO AL CASO CONCRETO - NECESSITÀ - RAGIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181157-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - CONCORSO DI CAUSE - QUANTIFICAZIONE DEGLI APPORTI - CRITERI RIGIDI - ESCLUSIONE - ENTITÀ E RILEVANZA DELLE INFRAZIONI - ADEGUAMENTO AL CASO CONCRETO - NECESSITÀ - RAGIONI - FATTISPECIE.*

In tema di circolazione stradale, il giudice, nella Determinazione degli apporti causali alla verificazione di un infortunio del traffico, non deve adottare criteri rigidi e meccanici (quasi automatici), che si risolverebbero nella negazione della realtà concreta, come il numero delle infrazioni commesse o la loro importanza teorica, bensì deve attenersi all'entità e alla Rilevanza delle stesse (infrazioni), commisurandole al fatto in concreto accaduto. (fattispecie di infortunio del traffico, la causazione del quale fu posta a carico, paritariamente, della vittima e del conducente del veicolo, benché nei riguardi della prima fossero state individuate più infrazioni alle regole sulla circolazione stradale, ritenute complessivamente di pari rilievo causale nella Determinazione dello evento). (V mass n 156701; (Conf mass n 179736).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)