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Sez. 6, Sentenza n. 45626 del 18/07/2013 Cc. (dep. 13/11/2013) Rv. 258151 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase - Condanna in primo grado e in appello - Applicabilità del solo termine previsto dall'art. 304, comma quarto, cod. proc. pen. - Presupposti - Sopravvenienza della condanna in appello prima della scadenza del termine di fase - Necessità.
Stato
decisa il 2013-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258151-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Per determinare il termine di durata della custodia cautelare relativo alla fase che va dall'emissione della sentenza di primo grado all'emissione di quella d'appello, è irrilevante la sopravvenienza della successiva condanna in appello, poiché l'applicabilità del solo termine previsto dall'art. 303, comma quarto, richiamato dal comma primo, lett. d), secondo periodo, del medesimo art. 303, presuppone che la decisione conforme sia intervenuta prima dell'avvenuto decorso del termine stabilito per la fase del giudizio di appello. (Conf. N. 45627 del 2013, non mass.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)