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Sez. 1, Sentenza n. 2896 del 07/09/1968 (Rv. 335623 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO- COMPRENSIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO- FORMULAZIONE IN APPELLO DI DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335623-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO- ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO- COMPRENSIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO- FORMULAZIONE IN APPELLO DI DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA.*

L'eccezione di inadempimento non e comprensiva della domanda di risoluzione del contratto perche, mentre la prima tende a paralizzare la Azione avversaria al fine di ottenerne il rigetto, la seconda, pur muovendo dallo stesso presupposto di fatto (inadempimento), esorbita invece dall'ambito di una semplice difesa, in quanto, tendendo ad ottenere dal giudice un accertamento costitutivo, introduce nel processo una diversa e piu ampia pretesa idonea non solo ad alterarne l'effetto sostanziale, ma a rendere altresi necessaria una indagine ben piu ampia e penetrante (quale, ad esempio, quella sulla importanza dell'inadempimento ex art. 1455 cod.civ.). pertanto, si ha domanda nuova, improponibile come tale in appello, allorquando in detta Sede si chieda per la prima volta la risoluzione del contratto, se, in primo grado, il convenuto si era limitato ad eccepire l'inadempimento dell'attore rispetto al contratto medesimo. (V. 509-45).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)