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Sez. 4, Sentenza n. 12184 del 23/10/1998 Ud. (dep. 23/11/1998) Rv. 212372 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE | Deposito - Indicazione in dispositivo dell'art. 543, comma 3, cod. proc.pen. - Omessa indicazione del termine più lungo di quello ordinario - Presunzione del termine massimo di novanta giorni - Termine per impugnare: 45 giorni.
Stato
decisa il 1998-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212372-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE

In materia di termini per l'impugnazione, allorché nel dispositivo della sentenza letto in udienza venga espressamente richiamata la disposizione dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen. e, tuttavia, manchi l'indicazione del termine, superiore a quello ordinario di quindici giorni dalla pronuncia, per il deposito della motivazione, questo deve ritenersi stabilito nel massimo di novanta giorni, previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)