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Sez. 1, Sentenza n. 424 del 09/02/1968 (Rv. 331431 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE- GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE QUESTIONI DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331431-01

CORTE COSTITUZIONALE- GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE QUESTIONI DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Le questioni di illegittimita costituzionale di Atti aventi forza di legge formale possono essere rilevanti in Sede di regolamento di giurisdizione soltanto se, riferendosi a Disposizioni rilevanti ai fini della qualificazione giuridica dell'interesse fatto valere in giudizio siano pregiudiziali rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione. Cio avviene quando, eliminate eventualmente le norme impugnate d'illegittimita costituzionale, all'amministrazione non residui nessuno specifico potere, dall'Esercizio del quale un diritto soggettivo sia suscettibile di essere degradato ad interesse legittimo in tal caso, se l'illegittimita costituzionale e dichiarata, il potere viene meno con effetto ex tunc nella causa nella quale l'eccezione d'illegittimita e stata sollevata e, ai fini della giurisdizione, resta, come oggetto del giudizio, un diritto soggettivo. (V.1103-66, massima n.322203 Conf. 1603-58).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)