Sez. 6, Sentenza n. 8694 del 09/01/2018 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272385 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Associazione a delinquere - Percezione degli indizi del reato associativo da parte degli operanti - Distinzione dal concorso di persone - Necessità - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA
Non è consentito l'arresto in flagranza del reato di associazione a delinquere, di cui all'art. 416 cod.pen., qualora gli agenti, nell'immediatezza del fatto, non abbiano acquisito elementi di assoluta evidenza ed indicativi di una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso oggetto del vincolo associativo, in modo da consentire di escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva escluso la flagranza del reato associativo finalizzato alla corruzione elettorale, contestato nei confronti di tre indagati sorpresi mentre erano intenti a suddividere numerosissime tessere elettorali a seconda delle indicazioni di voto cui i titolari delle stesse si sarebbero dovuti attenere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 86, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)