Sez. 1, Sentenza n. 1745 del 20/10/1983 Cc. (dep. 15/11/1983) Rv. 161225 - 01
MISURE DI SICUREZZA - ESECUZIONE - EFFETTI DEI RICORSI E SANZIONI - RIGETTO DEL RICORSO - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*
MISURE DI SICUREZZA - ESECUZIONE - EFFETTI DEI RICORSI E SANZIONI - RIGETTO DEL RICORSO - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*
La finalità, per la quale l'art. 642 cod. proc. pen. dispone, in sostituzione della condanna alle spese, l'irrogazione di una sanzione di carattere amministrativo, nel caso di rigetto del ricorso avverso l'applicazione di norme di sicurezza, è quella di evitare le impugnazioni temerarie. Ne consegue che, attesa questa finalità, le sanzioni amministrative ivi previste sono comminabili solo nel caso in cui il ricorso sia manifestamente infondato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)