Sez. 5, Sentenza n. 24060 del 12/11/2014 (Rv. 633464 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni di norme tributarie - Obiettiva incertezza normativa - Disapplicazione delle relative sanzioni da parte del giudice - Condizioni - Domanda del contribuente - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Il giudice può procedere alla disapplicazione delle sanzioni per violazione di norme tributarie, anche in sede di legittimità, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, solo se vi sia una specifica domanda da parte del contribuente, avanzata nei modi e nei termini processuali appropriati.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)