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Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia

Testo in vigore al

Capo I. Attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. In ciascuna Provincia del Regno e' istituito, con sede nel capoluogo, un Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 2

1. I Consigli provinciali dell'economia rappresentano gli interessi delle attivita' produttrici nelle rispettive Provincie, e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali economici della Nazione.

2. Essi sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali, per quanto si attiene ai servizi relativi alle dette attivita'.

Capo II. Composizione - Organi - Funzionamento dei Consigli.

Art. 7

1. Non sono designabili coloro che abbiano con i Consigli provinciali della economia legami di dipendenza diretta od indiretta attraverso le istituzioni che i Consigli amministrano, o interessi contrastanti con i Consigli stessi.

2. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale della economia i consaguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa societa' in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa societa' in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa societa' anonima.

3. La medesima incompatibilita' e' stabilita per la stessa Sezione fra i soci di una societa' in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi impiegati, e fra impiegati di una stessa ditta.

4. Decade dalle funzioni:

  1. a) chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti per la eleggibilita';

  2. b) il consigliere elettivo, che nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prenda parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui e' tenuto ad intervenire.

5. La decadenza e' pronunziata, con deliberazione motivata, dal Prefetto.

Art. 13

1. Il Consiglio provinciale dell'economia funziona a mezzo delle sue Sezioni, ciascuna per la parte di propria competenza per ragione di materia, ovvero, eccezionalmente, a Sezioni riunite secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

2. Il regolamento fissera' quali attribuzioni siano di competenza del Consiglio in adunanza plenaria, oltre quelle indicate espressamente dalla presente legge.

3. Fra tali attribuzioni saranno comunque comprese le seguenti:

  1. a) approvare il progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, compilati dalla Giunta;

  2. b) approvare il regolamento interno del Consiglio;

  3. c) deliberare sulle questioni per le quali il Governo abbia richiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 15

1. Il Consiglio provinciale dell'economia in adunanza plenaria si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale. Puo' riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'economia nazionale e per convocazione del Prefetto o per deliberazione della Giunta.

2. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

3. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

4. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

5. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

6. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

7. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

8. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

9. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

10. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

Art. 16

1. Le deliberazioni del Consiglio nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo del Consiglio e tenute ivi esposte una settimana.

2. Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni stesse e' comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

3. Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio puo' caso per caso, decidere che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

4. Il segretario del Consiglio e' responsabile della pubblicazione.

5. Chiunque abbia interesse puo' ottenere, mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge, copia delle deliberazioni pubblicate.

Capo III. Patrimonio e tributi.

Art. 17

1. I Consigli provinciali dell'economia possono avere un patrimonio. I capitali disponibili debbono essere impiegati.

2. E' pero' vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri, e ogni altro investimento aleatorio. E' altresi' vietata ogni partecipazione ad imprese private, industriali o commerciali, salvo il dispossto dell'art. 3, n. 5, della presente legge.

Art. 18

1. I Consigli provinciali dell'economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

  1. a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

  2. b) dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 dell'art. 3 della presente legge;

  3. c) dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale o industriale, comprese le attivita' agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;

  4. d) dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago;

  5. e) dal gettito di un centesimo della sovrimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla Provincia secondo le norme in vigore;

  6. f) dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0.25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella Provincia;

  7. g) da contributi volontari di singoli cittadini e di Enti pubblici o privati.

2. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

3. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

4. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

5. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.

6. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.