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Sez. 5, Sentenza n. 2836 del 05/02/1979 Ud. (dep. 20/03/1979) Rv. 141516 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - LIEVE ENTITA DEL FATTO - DINIEGO DELL'ATTENUANTE - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141516-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - LIEVE ENTITA DEL FATTO - DINIEGO DELL'ATTENUANTE - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non vi e contraddittorieta di motivazione nel caso in cui pur riconoscendosi la lieve entita del fatto, ai fini del giudizio di comparazione tra circostanze, si neghi l'applicazione della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita. Trattasi, infatti, di valutazioni basate su presupposti diversi, per cui la lieve entita del fatto, obbiettivamente considerato, non esclude che il danno patrimoniale possa essere non di particolare tenuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)