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Sez. 2, Sentenza n. 586 del 21/02/1968 (Rv. 331711 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - CONCLUSIONE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1968-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331711-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - CONCLUSIONE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO D'APPELLO.*

Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare e diretto riferimento alle conclusioni delle parti nel giudizio di appello, perche e il giudice di appello che chiude definitivamente la contestazione del merito. (V. 1217-67, massima n. 327711).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)