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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020 (Rv. 657249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Legittimità.
Stato
decisa il 2020-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c. p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art. 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art. 155, comma 3, c. p. c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)