diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1016 del 19/01/2006 (Rv. 587503 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Procura speciale del resistente in calce o a margine della copia del ricorso - Proposizione del controricorso e deposito di memorie - Inammissibilità - Validità della procura ai limitati fini della costituzione e partecipazione - Alle udienze - Soccombenza del ricorrente - Diritto del resistente al rimborso delle spese e degli onorari.
Stato
decisa il 2006-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587503-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità la procura speciale al difensore, rilasciata dal resistente in calce o a margine della copia a lui notificata del ricorso, non abilita il difensore medesimo alla proposizione del controricorso, difettando la prova dell'anteriorità del mandato, né quindi, al deposito di memorie, ma gli consente di costituirsi e partecipare alla discussione della causa, sicché, nel caso di soccombenza del ricorrente, deve riconoscersi al resistente il diritto al rimborso delle spese per il rilascio della procura, nonché degli onorari per lo studio della controversia e per la discussione orale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)