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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8383 del 15/03/2022 (Rv. 664583 - 01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Regione Puglia - Prestazioni socio-sanitarie - Remunerazione da parte del SSN - Convenzione - Necessità e urgenza del ricovero - Sufficienza - Esclusione. REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664583-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In materia di assistenza pubblica, con riferimento alle prestazioni socio-sanitarie rese dalle strutture accreditate, la l.r. Puglia n. 19 del 2006 ed il reg. regione Puglia n. 4 del 2007 prevedono che, l'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo dei servizi resi sorga in capo all'ASL solo in virtù di un'apposita convenzione, volta a disciplinare gli obblighi delle parti e le modalità di prestazione del servizio; tale disciplina non può ritenersi derogata nei casi di comprovata necessità ed urgenza, perchè l'art. 3, comma 8, del richiamato regolamento non esclude la necessità che l'intervento sia affidato ad una struttura pubblica o ad una struttura privata convenzionata, limitandosi a posporre l'espletamento dell'istruttoria all'avvio dell'esecuzione della prestazione.

Legge Reg. Puglia 10/07/2006 num. 19, Regolamento Regionale Puglia 18/01/2007 num. 4 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 septies CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Puglia 20/01/1975 num. 5 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)