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Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono dichiarate di pubblica utilita' e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, tutte le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e portuale di Padova, sita ad est della citta' e di cui alla annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verra' depositata nell'archivio di Stato, nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.

2. Il programma delle opere di cui al precedente comma, deliberato dalla assemblea del consorzio di cui al successivo articolo 2 e approvato dal prefetto, dovra' essere attuato entro il 1985.

Art. 2

1. Al fine dell'ordinata attuazione del programma di cui all'articolo 1, l'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, approvato con decreto del prefetto di Padova 11 dicembre 1956, n. 45999, delibera gli elenchi degli immobili compresi entro i confini della zona industriale e portuale di cui all'articolo 1 della presente legge e dei quali e' prevista l'espropriazione nel biennio successivo.

2. Sulla base di tale delibera, resa esecutiva dal prefetto, il consorzio di cui al precedente comma richiede l'occupazione di urgenza e l'espropriazione degli immobili compresi nell'elenco oggetto della delibera stessa.

Art. 4

1. L'indennita' di espropriazione sara' ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale.

2. L'indennita' va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari.

3. Sulla indennita' cosi' determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato.

4. A favore di chi conduce l'azienda agricola verra', inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennita' di espropriazione, in relazione alla difficolta' di trasferire e ricostituire l'azienda.

Art. 5

1. Il presidente del Consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

2. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente del Consorzio, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione.

3. Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 6

1. Il consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova provvede alla assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un soprapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sara' stabilita dal consiglio direttivo dello ente con deliberazione da approvarsi dal prefetto.

2. I proventi di tale sovrapprezzo verranno devoluti alla spesa per le opere necessarie per i servizi pubblici della zona industriale e del porto fluviale.

3. Nell'atto di assegnazione dovra' essere indicato il termine entro il quale dovra' essere iniziato il funzionamento dello stabilimento e la penale a favore del Consorzio per il ritardo.

Art. 7

1. Le strade pubbliche costruite dal Consorzio entro i confini della zona industriale e del porto fluviale saranno iscritte, ad ogni effetto di legge, nell'elenco delle strade comunali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TAMBRONI -
TOGNI - GAVA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA