Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 05/04/1994 (Rv. 486055 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita | Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Esecuzione specifica - Fallimento del convenuto promissario acquirente - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Conseguenze - Prosecuzione dell'azione nei confronti del curatore del fallimento - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita
Nel giudizio promosso per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la sopravvenienza del fallimento del convenuto, promissario acquirente, non incide sulla ammissibilità, né sulla procedibilità della domanda, ma comporta, in applicazione analogica dei principi dettati dall'art. 72 legge fall. con riguardo al caso della vendita non ancora eseguita, che l'azione può essere proseguita nei confronti del curatore del fallimento del promissario acquirente, che è passivamente legittimato rispetto alla stessa, rappresentando l'interesse patrimoniale della "massa" dei creditori - non essendo il promissario acquirente, a seguito del fallimento, ulteriormente parte sostanziale del rapporto - ed avendo un indubbio interesse alla decisione, il contenuto della quale dipende proprio dalle scelte del curatore medesimo circa l'assunzione degli obblighi nascenti dal preliminare o lo scioglimento dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)