Sez. 2, Sentenza n. 1014 del 30/01/1992 (Rv. 475513 - 01)
Sede della persona - Della persona fisica - Residenza - Trasferimento - In genere | Individuazione del comune di residenza dimora e domicilio del destinatario della notificazione - Risultanze dei registri anagrafici - Presunzione legale di residenza - Superamento - Prova di un domicilio diverso dalla residenza anagrafica - Sufficienza - Esclusione.
Sede della persona - Della persona fisica - Residenza - Trasferimento - In genere
Anche ai fini dell'individuazione del comune di residenza, dimora e domicilio del destinatario della notificazione non è sufficiente a vincere la presunzione legale di residenza cui danno luogo le risultanze dei registri anagrafici, la prova che il domicilio è in luogo diverso da quello della residenza anagrafica, giacché il codice civile (art. 44 secondo comma) stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza, non l' opposta presunzione di coincidenza della residenza effettiva con il luogo di effettivo domicilio, in difformità delle risultanze anagrafiche.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)