Sez. L - , Sentenza n. 22438 del 15/07/2022 (Rv. 665138 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Insegnanti di religione - Assegnazione provvisoria di sede - Destinazione d'ufficio ad altra sede da parte dell'Ordinario Diocesano - Esclusione - Ragioni. ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
L'assegnazione provvisoria di sede degli insegnanti di religione cattolica ha effetto per l'anno scolastico in relazione al quale è disposta e non incide sulla titolarità della sede, che resta quella di provenienza alla quale il docente ha diritto di rientrare alla scadenza dell'assegnazione, resta quindi escluso ogni potere dell'Ordinario Diocesano di destinare l'insegnante ad altra cattedra disponibile, e ciò anche in ragione del rilievo che al Vescovo non competono poteri organizzativi riservati, invece, alle autorità scolastiche.
Legge 18/07/2003 num. 186 art. 3, Legge 18/07/2003 num. 186 art. 2, Legge 18/07/2003 num. 186 art. 1, Legge 18/07/2003 num. 186 art. 4, Legge 05/06/1930 num. 824 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 5, DPR 16/12/1985 num. 751 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)