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REGOLAMENTO (CEE) N. 2537/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1989 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/882, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8 e l'articolo 3, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali per l'applicazione di misure speciali per i semi di soia3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/894, in particolare l'articolo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2194/85, il primo acquirente deve tenere una contabilità di magazzino; che, per tenere distinti i semi di soia importati da quelli raccolti nella Comunità, occorre tenere una contabilità di magazzino separata per le due categorie di semi ed immagazzinarli in locali differenti a sconda della categoria;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85 prevede il riconoscimento, da parte dell'organismo competente, del primo acquirente diverso dal trasformatore; che occorre definire le condizioni di tale riconoscimento;

considerando che occorre stabilire le condizioni tipo che devono figurare nei contratti conclusi tra i produttori e i primi acquirenti, come pure le condizioni che devono essere riprese nelle dichiarazioni di consegna; che per quanto riguarda i contratti, tuttavia, ai fini dell'osservanza del prezzo minimo è necessario disporre che il prezzo di vendita venga espresso per unità di peso di prodotto della qualità tipo, in modo che dal contratto risulti ogni aumento o riduzione del prezzo di vendita;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 prevede l'istituzione di un titolo d'integrazione comunitaria; che l'entrata in vigore di tali norme esige l'adozione di disposizioni comuni per quanto concerne le condizioni di compilazione e utilizzazione di tali certificati, l'istituzione di moduli comunitari e l'instaurazione di metodi di cooperazione amministrativa tra Stati membri; che queste disposizioni sono in ampia misura comuni al settore dei semi oleosi ed è pertanto sufficiente richiamarsi alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1966/896, ove esse presentino un carattere puramente amministrativo, senza interesse per gli operatori;

considerando che, dati gli usi commerciali in materia di semi, occorre ammettere una certa tolleranza per quanto riguarda la quantità identificata rispetto a quella indicata nel titolo;

considerando che, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, il periodo di validità dei titoli deve essere determinato tenendo presente la necessità di adeguare le condizioni d'acquisto per i semi raccolti nella Comunità a quelle esistenti sul mercato mondiale;

considerando che ai sensi dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2194/85, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che, salvo causa di forza maggiore, è incamerato quando i semi non sono stati correttamente identificati; che a tal fine occorre definire il regime cauzionale fissando le modalità di calcolo e di svincolo della cauzione;

considerando che gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo, onde accertare che l'integrazione sia versata soltanto in relazione ai prodotti per i quali è attribuito il diritto; che questo sistema deve permettere di verificare l'osservanza del prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme del regime d'integrazione, occorre stabilire le modalità di pagamento dell'integrazione; che è pure necessario definire le condizioni per il suo pagamento anticipato e precisare in quali circostanze la cauzione debba essere incamerata;

considerando che occorre specificare la frequenza di fissazione dell'integrazione; che è sufficiente che l'integrazione venga determinata almeno due volte al mese;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 definisce i criteri per la determinazione del prezzo mondiale dei semi di soia;

considerando che, date le frequenti fluttuazioni di prezzi sul mercato mondiale, il prezzo mondiale dei semi di soia dovrebbe essere determinato almeno due volte al mese;

considerando che occorre prevedere un adeguamento delle offerte e dei corsi, al fine di compensare le differenze esistenti in materia qualitativa nonché in materia di condizioni e luogo di fornitura rispetto al prodotto per il quale deve essere fissato il prezzo mondiale;

considerando che occorre precisare il funzionamento del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85;

considerando che, per agevolare l'accertamento del diritto all'integrazione dei semi di soia prodotti nella Comunità, occorre prevedere come minimo un controllo statistico della destinazione dei semi di soia importati dai paesi terzi;

considerando che, in deroga alle norme vigenti per il resto della Comunità, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2194/85 dispone, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, che l'integrazione debba essere concessa ai produttori per una produzione calcolata applicando una resa rappresentativa alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta; che si devono pertanto fissare le modalità d'applicazione di questa disposizione;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime d'integrazione nei dipartimenti in oggetto, la Francia dovrebbe comunicare alla Commissione una serie di dati in merito all'integrazione stessa;

considerando che il presente regolamento estende il sistema dell'identificazione e della fissazione anticipata applicabile al regime di integrazione per i semi oleosi, alle misure speciali previste per i semi di sola; che ne deriva un'intensificazione delle modalità di controllo; che inoltre l'esperienza ha evidenziato la necessità di tale rafforzamento; che è pertanto opportuno procedere alla rifusione in un nuovo testo delle modalità di applicazione del regime di integrazione, abrogando il regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/882;

considerando tuttavia che la necessità di rafforzare le modalità di controllo e di riconoscimento del primo acquirente non trasformatore è funzione della consistenza della produzione nei vari Stati membri e delle conseguenti difficoltà che possono insorgere nell'applicazione di talune disposizioni del presente regime; che il ricorso al regime di deroga previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio da parte di alcuni Stati membri potrebbe in realtà aggravare tali difficoltà; che pertanto non appare opportuno, al contrario, prevedere condizioni troppo restrittive negli Stati membri in cui la produzione non supera una certa soglia e dove le attuali condizioni di funzionamento del regime non presentano particolari difficoltà; che alla luce dell'esperienza acquisita appare ragionevole fissare tale limite inferiore a 400 000 t;

considerando che l'esperienza acquisita ha altresì evidenziato difficoltà supplementari di controllo per il caso in cui i semi di soia siano incorporati direttamente negli alimenti; che di conseguenza è opportuno limitare il ricorso alla possibilità di depositare i semi all'esterno dell'impresa di produzione esclusivamente ai casi in cui i semi siano sottoposti a macinazione per la produzione di olio;

considerando che, data l'imminenza del termine previsto per l'inizio della campagna 1989/1990, sarebbe tecnicamente impossibile l'entrata in vigore, a tale data, di alcune disposizioni del nuovo regime; che è pertanto necessario prevedere le adeguate misure transitorie applicabili nella misura strettamente necessaria nel corso di detta campagna;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi di soia istituito dal regolamento (CEE) n. 1491/85.

Art. 2

1.

Ai sensi del regolamento si intende per «impresa»:

  1. a) un oleificio comprendente:

  2. b) oppure uno stabilimento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o di mangimi, che possano essere utilizzati come tali dal consumatore finale;

  3. c) oppure qualsiasi stabilimento gestito ad un primo acquirente non trasformatore, riconosciuto a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85, comprendente impianti di deposito dei semi che offrano sufficienti garanzie, ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati e preventivamente riconosciuti dall'organismo responsabile del controllo.

qualsiasi locale o altro luogo che si trovi entro il perimetro dello stabilimento di produzione; qualsiasi impianto di deposito al di fuori di detto perimetro situati nel territorio doganale dello Stato membro dove è ubicato lo stabilimento di produzione, che presenti garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati e che sia stato preventivamente riconosciuto dall'organismo responsabile del controllo;

2.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85, ai fini di altre utilizzazioni nell'alimentazione umana o nella mangimistica, per trasformazione si intendono la macinazione o la cottura necessarie perché il prodotto possa essere utilizzato direttamente o in miscela.

Il processo di trasformazione deve far perdere ai semi la loro identità in modo da permettere all'organismo competente di accertarsi che i semi sottoposti a trasformazione non potranno essere oggetto di una nuova domanda di integrazione.

3.

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

  1. a) primo acquirente trasformatore:

  2. b) primo acquirente non trasformatore riconosciuto:

la persona fisica o giuridica direttamente responsabile dell'attività di un oleificio, o di un mangimificio o di un'industria alimentare, produttrice di alimenti destinati al consumo umano;

fino al 31 dicembre 1992, negli Stati membri con una produzione inferiore a 400 000 la persona fisica o giuridica la cui attività principale consiste nella commercializzazione di semi e di cereali e che non sia in possesso dei requisiti che gli permettano di beneficiare delle disposizioni applicabili ai primi acquirenti trasformatori. Negli altri Stati membri, il primo acquirente non può inoltre esercitare alcuna attività di trasformazione, anche parziale, dei semi che commercializza.

Capo 1. Condizioni generali

Art. 3

1. Il controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 deve segnatamente consentire di verificare la corrispondenza tra il quantitativo di semi entrato nell'impresa, il quantitativo di semi identificato e, secondo il caso:

  1. a) il quantitativo di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione di tali semi,

  2. b) il quantitativo di semi utilizzati nei mangimi o destinati al consumo umano,

  3. c) il quantitativo di semi uscito dall'impresa tal quale, qualora si tratti di un'impresa rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

2. Ai fini del controllo, le imprese tengono una contabilità di magazzino separata per i semi di soia raccolti nella Comunità e i semi di soia importati; tale contabilità deve contenere almeno i seguenti dati:

— quantitativi entrati, con indicazione del peso del prodotto tal quale e, nel caso dei prodotti raccolti nella Comunità, del tenore di umidità e di impurità;

— movimenti di prodotti fra i magazzini dell'impresa;

— quantitativi di semi trasformati nonché natura e quantitativi dei prodotti ottenuti, qualora il primo acquirente sia anche trasformatore. A richiesta dell'organismo competente, occorre indicare la percentuale di semi di soia utilizzati nei prodotti composti ottenuti;

— quantitativi di semi o di prodotti trasformati che lasciano l'impresa e loro destinazione;

— regolare inventario delle giacenze effettuato su base perlomeno trimestrale;

— riferimenti ai contratti, alle dichiarazioni di consegna, alle fatture o a documenti equivalenti sia per i prodotti acquistati che per i prodotti venduti, nonché riferimenti ai documenti riguardanti le consegne al trasformatore, qualora esso non sia il primo acquirente.

3. L'impresa deve inoltre tenere i propri libri contabili a disposizione dell'organismo responsabile del controllo.

4. Inoltre, il primo acquirente si impegna a:

— consentire l'accesso ai propri impianti agli agenti dell'organismo responsabile del controllo,

— rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento,

— facilitare le operazioni di controllo,

— tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, compresa la contabilità finanziaria, nonché una copia conforme dei contratti e delle dichiarazioni di consegna, a disposizione dell'organismo designato dallo Stato membro,

— non immagazzinare i semi di soia importati in uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), qualora benefici delle disposizioni applicabili ai primi acquirenti non trasformatori riconosciuti.

Art. 4

1.

Fino al 31 dicembre 1992, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85, il primo acquirente non trasformatore riconosciuto deve, oltre ad assolvere gli obblighi di cui all'articolo 3:

  1. a) fornire adeguate garanzie sul piano finanziario circa la possibilità di rispettare gli obblighi derivanti dal presente regime;

  2. b) disporre nella propria impresa, della capacità minima di magazzinaggio necessaria per ricevere i quantitativi che saranno consegnati nell'ambito dei contratti conclusi, calcolata secondo la formula riportata nell'allegato III. L'impresa deve essere convenientemente attrezzata per la pesatura e l'analisi dei semi, consentendo la determinazione della qualità per il raffronto con la qualità tipo;

  3. c) conservare la contabilità di magazzino e le altre informazioni previste all'articolo 3 e al presente paragrafo e registrate a decorrere dalla data della domanda di riconoscimento per un periodo di almeno tre anni;

  4. d) oppure, negli Stati membri dove la produzione di soia è inferiore a 400 000 t, rispondere alle condizioni della regolamentazione nazionale applicabili per praticare lo stoccaggio o la commercializzazione di semi oleosi o di semi di soia;

oppure, negli altri Stati membri, impegnarsi inoltre a stipulare con produttori che risiedono nello stesso Stato membro, contratti che riguardano complessivamente una superficie minima di 5 000 ettari.

2.

L'organismo competente assegna un codice di identificazione al primo acquirente riconosciuto che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.

Il codice deve essere indicato su tutti i documenti che lo riguardano cui è fatto riferimento nel presente regolamento.

3.

L'organismo competente può concedere un riconoscimento provvisorio al primo acquirente interessato, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento.

Il primo acquirente provvisoriamente riconosciuto riceve un codice di identificazione. Qualora si constati che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, in particolare se l'organismo competente dello Stato membro incontra difficoltà nell'accettare il diritto all'integrazione, il riconoscimento provvisorio è ritratto. Il ritiro ha effetto retroattivo a decorrere dalla data del riconoscimento provvisorio e l'integrazione versata a partire da quella data è recuperata.

4.

Il riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo Stato membro interessato ha constatato che sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento previste al paragrafo 1.

Restando impregiudicata la revoca del riconoscimento prevista all'articolo 5 e decisa dall'organismo competente, l'eventuale decisione dello Stato membro di porre fine all'applicazione, sul proprio territorio, del regime derogatorio istituito all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85 rende il riconoscimento inefficace.

Art. 5

1. L'inadempienza grave alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 da parte dell'impresa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), o del primo acquirente non trasformatore riconosciuto, comporta il ritiro del riconoscimento per un periodo da una a cinque campagne di commercializzazione, fatte salve le altre misure eventualmente applicabili.

2. Qualsiasi operazione realizzata con i locali riconosciuti a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, lettera a), o con uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), effettuata in maniera non conforme alle disposizioni del presente regolamento, comporta il ritiro del riconoscimento dei locali o degli stabilimenti suddetti, fatte salve le altre misure eventualmente applicabili.

Art. 6

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2194/85 sono redatti per iscritto e devono essere depositati, entro una data fissata da ciascuno Stato membro, ma che deve essere antecedente di almeno un mese alla data prevista per l'inizio del raccolto dei semi di soia oggetto del contratto. Tale deposito avviene presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale sono raccolti i semi.

2.

I contratti devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. a) nome e cognome, indirizzo e firma delle parti contraenti;

  2. b) data di conclusione;

  3. c) l'impegno, da parte del primo acquirente, di pagare al produttore almeno il prezzo minimo e se del caso il supplemento di prezzo consentito al produttore, rispetto al prezzo minimo, nell'ambito di un accordo collettivo stipulato tra produttori e acquirenti o tra le parti;

  4. d) obbligo per il produttore di consegnare e, per il primo acquirente, di prendere in consegna la totalità del quantitativo di semi di qualità sana, leale e mercantile che verranno raccolti dal produttore sull'insieme delle superfici da questi seminate;

  5. e) indicazione definitiva delle superfici seminate, espressa in ettari e in are;

  6. f) le necessarie indicazioni relative all'identificazione delle superfici considerate.

  7. g) l'indicazione delle rese ottenute dal produttore per il raccolto precedente;

  8. h) un numero di identificazione, da riportare sulle dichiarazioni di consegna previste all'articolo 8.

per permettere al produttore di stabilire egli stesso il prezzo da pagare per i quantitativi consegnati, si dovrà indicare il metodo di calcolo di cui all'allegato I e un riferimento alle maggiorazioni/detrazioni convenute. Tale riferimento può riguardare un accordo collettivo stipulato tra produttori e i primi acquirenti, o tra le parti, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3; Queste indicazioni comprendono i riferimenti catastali appropriati per ogni lotto di terreno seminato o un'indicazione ritenuta equivalente dall'organismo responsabile del controllo;

A richiesta dell'organismo competente possono figurare indicazioni supplementari relative in particolare alle attività zootecniche del produttore.

3.

Dopo la firma del contratto, le superfici indicate a norma delle lettere e) e f) del paragrafo 2 possono essere utilizzate dal produttore esclusivamente per la coltivazione della soia, eccettuati casi di forza maggiore o altri motivi analoghi di cui l'organismo competente abbia riconosciuto la validità.

Di conseguenza, qualsiasi modifica eventualmente apportata alla destinazione delle superfici ivi indicate, dopo la firma del contratto, ma prima del suo deposito presso l'organismo competente, deve essere oggetto di una clausola da inserire nel contratto allo scopo di rettificare le superfici e di precisare il motivo della modifica. Inoltre, un'eventuale modifica della destinazione di tutte o di parte delle superfici dichiarate apportata nei tre mesi precedenti la data prevista per l'inizio del raccolto dei semi di soia oggetto del contratto deve essere notificata dal produttore all'organismo competente, all'organismo responsabile del controllo e al primo acquirente ogniqualvolta tale modifica sia superiore al 10 % della superficie indicata e superiore ad 1 ha di superficie. La notifica va fatta per iscritto entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data di realizzazione della modifica.

4. Nel caso di un contratto stipulato da un primo acquirente con una cooperativa, dato che quest'ultima agisce in nome di vari produttori, tutte le indicazioni relative al produttore, previste al paragrafo 2, devono essere indicate per ciascuno dei produttori a cui si fa riferimento nel contratto.

5.

Il mancato rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, lettere e) e f) o del paragrafo 3 e 4, può comportare l'invalidità del contratto nell'ambito del presente regolamento e la perdita del diritto all'integrazione per i semi raccolti in base allo stesso contratto, a meno che non sia dimostrato, a soddisfazione dello Stato membro, che non c'è stata negligenza o colpa grave. Inoltre, il mancato rispetto delle disposizioni del paragrafo 3 può comportare l'esclusione del produttore dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento, per la durata della campagna successiva, qualora non sia dimostrato che non c'è stata negligenza o colpa grave.

Tuttavia le disposizioni previste nel comma precedente sono applicabili esclusivamente se dal controllo delle superfici emerge una differenza superiore al 10 % tra le superfici dichiarate e le superfici effettivamente seminate e sulle quali si può procedere al raccolto.

Art. 7

1. Il prezzo da pagare al produttore è pari almeno al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85.

2.

Il prezzo di cui al paragrafo 1 s'intende per un prodotto alla rinfusa, si qualità sana, leale e mercantile, con un tenore di umidità e di impurità corrispondente a quello della qualità tipo, franco zona di produzione.

La sua conversione in moneta nazionale si effettua sulla base del tasso di conversione agricolo in vigore alla data dell'inizio della campagna in oggetto.

3.

Al prezzo di vendita si applica una maggiorazione o una detrazione per ogni punto di umidità e di impurità in meno o in più rispetto alla qualità tipo.

Qualora il primo acquirente acquisti prodotti che non sono di qualità sana, leale e mercantile e li sottoponga ad operazioni che permettano di ottenere tale qualità, il prezzo da versare per i prodotti consegnati deve corrispondere al prezzo di cui al pragrafo 1 per i prodotti della qualità di cui al primo comma, previa deduzione delle spese relative a dette operazioni, ivi incluse le conseguenti perdite di peso.

4. Il peso da prendere in considerazione per il raffronto tra il prezzo da pagare di cui al paragrafo 1 e il prezzo minimo, è il peso del prodotto consegnato al primo acquirente, di qualità sana, leale e mercantile, adeguato secondo il metodo esposto nell'allegato I.

Art. 8

1. Per ogni consegna di semi di soia che riceve dai produttori, il primo acquirente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un trasformatore di semi di soia o di un primo acquirente non trasformatore riconosciuto, presenta all'organismo competente la dichiarazione di consegna di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2194/85.

2. Tuttavia, se per una determinata campagna di commercializzazione un produttore effettua più consegne allo stesso primo acquirente, quest'ultimo può presentare per la totalità o per una parte delle consegne, una dichiarazione ricapitolativa in cui siano indicate le varie consegne.

3. Per motivi di controllo, è necessario comunque fornire una dichiarazione ricapitolativa finale all'atto dell'identificazione dell'ultima consegna.

4.

La dichiarazione di consegna deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

— nome, cognome e indirizzo del produttore e del primo acquirente, nonché, eventualmente, il codice di identificazione di quest'ultimo;

— firma del produttore o del suo rappresentante e firma del primo acquirente;

— numero di contratto, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h);

— indicazione della campagna di raccolta del prodotto consegnato;

— data della consegna e peso del prodotto tal quale, di qualità sana, leale e mercantile, consegnato dal produttore al primo acquirente;

— tenore di umidità e di impurità dei prodotti consegnati;

— la quantità, rapportata alla qualità tipo ammessa a beneficiare dell'aiuto.

Nel caso in cui si tratti di una dichiarazione ricapitolativa diversa da quella di cui al paragrafo 3, occcorre precisare per ogni consegna le indicazioni sopra elencate, salvo quelle indicate ai primi tre trattini. La dichiarazione di cui al paragrafo 3 deve contenere tutte le indicazioni sopra elencate, senza eccezione.

5. Le dichiarazioni di consegna relative ai quantitativi per i quali è richiesta l'identificazione devono essere presentate almeno tre giorni prima della trasformazione o, nel caso di un primo acquirente non trasformatore riconosciuto, almeno tre giorni prima dell'uscita dall'impresa dei semi in causa. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta la perdita del diritto all'integrazione.

Art. 9

La dichiarazione di vendita o di consegna ad un trasformatore da parte di un primo acquirente non trasformatore riconosciuto, prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85, viene redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti: a) nome, cognome, indirizzo e firma delle parti interessate;

  1. b) data della firma;

  2. c) quantitativi venduti o consegnati, con riferimento ai titoli I.D. corrispondenti alle quantità in causa;

  3. d) data della vendita o della consegna;

  4. e) quantitativo effettivamente consegnato, con indicazione dei tenori di umidità e di impurità accertati al momento dell'entrata nell'impresa del trasformatore;

  5. f) impegno del trasformatore di trasformare i semi della Comunità, con indicazione del tipo di trasformazione previsto;

  6. g) impegno del trasformatore di sottoporsi alle operazioni di controllo previste all'articolo 26, alle condizioni indicate nell'articolo 3.

Capo 2. Identificazione e prefissazione dell'integrazione

Art. 10

Il titolo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 è composto di due parti, una attestante la «fissazione anticipata dell'integrazione» e denominata A.P. e l'altra, relativa alla «identificazione dei semi», denominata I.D.

Il titolo è compilato in due esemplari almeno, di cui il primo viene rilasciato al richiedente e il secondo è conservato dall'organismo competente.

Art. 11

1.

la parte I.D. del titolo può essere richiesta all'organismo competente di cui all'articolo 6 del presente regolamento, soltanto per una o più partite. Essa non può in nessun caso essere richiesta per una partita per la quale questa parte del titolo è già stata rilasciata.

Per partita si intende un quantitativo di semi coperto da una dichiarazione di consegna, numerato dall'interessato al momento dell'entrata nell'impresa e per il quale è stata effettuata un'analisi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 30.

2.

La domanda della parte I.D. del titolo è ricevibile solo se i semi sono entrati nell'impresa al più tardi il giorno della sua presentazione.

Essa deve essere accompagnata dalle dichiarazioni di consegna corrispondenti ai quantitativi per i quali è richiesta l'identificazione.

Art. 12

1.

La domanda delle parti A.P. e I.D. del titolo è inviata o depositata presso l'organismo competente di cui all'articolo 6 del presente regolamento, su modulo stampato e compilato conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2681/83, pena l'irricevibilità.

Tuttavia, la domanda può essere inviata all'organismo competente anche a mezzo telegramma, telex o telefax.

In tal caso, pena il rifiuto, la domanda deve recare tutti gli elementi che avrebbero dovuto figurare nel modulo, se questo fosse stato utilizato. Al telegramma, al telex o al telefax fa seguito, entro otto giorni lavorativi, una domanda conforme alle disposizioni del primo comma.

La domanda contenente condizioni non previste dalla normativa comunitaria viene respinta.

2. La domanda della parte A.P. del titolo è respinta se la cauzione di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2194/85 non è depositata o accertata presso l'organismo competente entro le ore 16 del giorno della presentazione della domanda, oppure, se la prova è inviata a mezzo telegramma, se questo è stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16, oppure se, pur essendo stato registrato entro le ore 16, è pervenuta all'organismo competente dopo le ore 17.30.

Art. 13

1. Qualora la parte I.D. del titolo sia chiesta per un tipo di seme per il quale l'integrazione è stata fissata in anticipo, la domanda, pena il rifiuto, deve essere accompagnata dall'esemplare n. 1 della parte A.P. del titolo [...].

2. Se la domanda è stata inviata all'organismo competente a mezzo telegramma, telex o telefax, l'esemplare n. 1 della parte A.P. del titolo deve pervenire all'organismo competente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.