Sez. 3, Sentenza n. 10012 del 18/06/1980 Ud. (dep. 01/10/1980) Rv. 146112 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - AUDIZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - NULLITA SANABILE PER L'ACQUIESCENZA DELLE PARTI.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - AUDIZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - NULLITA SANABILE PER L'ACQUIESCENZA DELLE PARTI.*
La riunione dei procedimenti e atto ordinatorio che puo essere disposto discrezionalmente dal giudice del dibattimento ogni volta che se ne ravvisi l'opportunita per ragioni di connessione non solo oggettiva, ma anche soggettiva. La mancata audizione delle parti comporta nullita relativa del provvedimento, sanabile con l'acquiescenza delle stesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)