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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

Sezione 2ª. Concessioni alle rappresentanze diplomatiche straniere

Sezione 3ª. Concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore

Sezione 4ª. Concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza

Sezione 5ª. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Capo III. Abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualita' di operatore

Art. 341 Classi e tipi dei titoli di abilitazione

1. I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:

  1. a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi;

  2. a1) certificato di radiotelegrafista di prima classe per aeromobili;

  3. b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per navi;

  4. b1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per aeromobili;
    c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

2. c2) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

3. d1) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

4. d2) certificato generale di radiotelefonista per navi;

  1. e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

  2. e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;

  3. e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;

  4. f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri;

  5. f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri;

  6. g) patente di operatore di stazione di radioamatore.

5. Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), u) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali e' prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami.

6. Il titolare di Lino dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), e' abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue:

  1. 1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e puo' ottenere la patente di cui alta lettera g) senza sostenere gli esami;

  2. 2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e 2) ed f1);

  3. 3) il titolare del certificato di cui alla lettera di) e' abilitato anche ai servizi, di cui alle lettere ci) ed f1);

  4. 4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e 2), f1);

  5. 5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) e' abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).

7. Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di eta' previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.

8. Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.39

Art. 342 Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere

1. Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelegrafiche, e' necessario il possesso del certificato di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o speciale.

2. Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelefoniche, e' necessario il possesso del certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda della potenza della stazione.39

Art. 343 Esami

1. I certificati e le patenti di cui all'art. 341 si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal programma di esami.

2. Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designera'.

3. Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe e speciale e del certificato generale di radiotelefonista, le sessioni di esame saranno indette, di norma, una volta l'anno.

4. Gli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla lettera e) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; quelli per il conseguimento del certificato di radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti, sempre dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e presso gli uffici circondariali e locali marittimi.

5. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rilascera' i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e la patente di cui alla lettera g) del precedente art. 341 a coloro che dimostrino di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, i cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati equipollenti a quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.

6. I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma, possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al precedente primo comma, purche' sia accertato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

7. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilira' con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura per gli accertamenti di idoneita' relativi al rilascio senza esami dei certificati limitati, nonche' i limiti massimi di potenza dell'impianto radiotelefonico operabile dal titolare del certificato, la eventuale equipollenza di esami superati presso altre amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di impiego del mezzo navale o aereo su cui puo' operare il titolare del certificato stesso.39

Art. 344 Ammissione agli esami

1. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di 1ª e 2ª classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 341, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di Istituto secondario di 2° grado.

2. Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all'articolo 343, compresa l'eventuale inclusione di altri titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.

3. Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, e' dovuta, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.39