Sez. 1, Sentenza n. 2883 del 09/02/2007 (Rv. 596414 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria - Natura e scopi - Condanna all'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato - Legittimità - Presupposti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; perciò la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato ben può essere pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene stesso. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene, avendo il convenuto in revocatoria solo affermato di esserne ancora in possesso, senza nemmeno chiedere di provare che il valore del bene era rimasto immutato dal momento dell'atto revocato).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)