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Sez. 2, Sentenza n. 4698 del 25/05/1987 (Rv. 453346 - 01)

POSSESSO - DETENZIONE - INTERVERSIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Stato
decisa il 1987-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453346-01

POSSESSO - DETENZIONE - INTERVERSIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*

La "interversio possessionis" di cui all'art. 1141 cod. civ. si sostanzia nella negazione, da parte del detentore, del possesso del terzo per il quale egli prima deteneva e nell'affermazione del proprio possesso autonomo. A tal fine, anche se non occorre alcun atto materiale, è necessario che l'atto di opposizione risulti inequivocabilmente diretto contro il possessore, cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sè il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata. (nella specie, la S.C., enunciando il surriportato principio, ha escluso potersi parlare di "interversio possessionis" nel caso di un detentore-locatario di un immobile il quale aveva operato delle trasformazioni nell'immobile stesso per soddisfare esigenze proprie, senza, con ciò, voler disconoscere il possesso del suo dante causa). (V 897/84, mass n 433093; (Conf 5414/82, mass n 423182; (Conf 1101/81, mass n 411651; (Conf 3523/81, mass n 414130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)