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Sez. 2, Sentenza n. 16230 del 25/07/2011 (Rv. 618786 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Abusiva occupazione di area condominiale mediante costruzione di manufatto - Azione di ripristino dei luoghi e di risarcimento del danno - Legittimazione attiva dell'amministratore ad agire nei confronti dell'autore dell'opera e dell'acquirente della stessa - Sussistenza - Mandato da parte dei condomini - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618786-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

In relazione alla denuncia da parte di un condominio dell'abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale, mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., anche senza il mandato da parte dei condomini, con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno nei confronti dell'autore dell'opera denunciata e dell'acquirente della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)