Sez. 6, Sentenza n. 4199 del 15/12/2025 Ud. (dep. 02/02/2026) Rv. 289342-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE | Delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. - Momento consumativo - Individuazione - Valutazione delle condizioni previste dalla normativa di riferimento o dallo specifico accordo contrattuale - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE
Il delitto di malversazione viene a consumazione nel momento in cui si esaurisce ogni margine di possibile realizzazione del fine istituzionale per cui l'erogazione è stata ottenuta, da
individuarsi alla luce delle complessive condizioni previste dalla normativa di riferimento o dallo specifico accordo contrattuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assolutoria del legale rappresentante di una società che, a fronte dell'effettivo avvio del progetto finanziato e in assenza degli obblighi di rendicontazione e di costituire un conto dedicato, aveva destinato parte delle somme ricevute a finalità diverse da quelle pubblico interesse, sul rilievo che era successivamente intervenuta la nomina di un amministratore giudiziario e la decisione dello stesso di rinunciare al progetto e al finanziamento, nonostante il relativo termine non fosse spirato).
Cod. Pen. art. 316 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)