Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006 (Rv. 588256 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Nozione - Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., va riferito appunto alla domanda, e dunque all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicchè non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio (nella specie, la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)