Sez. 3, Sentenza n. 7494 del 08/07/1993 (Rv. 483056 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente | Liquidazione del danno di natura permanente alle persone - Criterio della capitalizzazione ex R.D. n. 1403 del 1922 - Adozione del coefficiente di capitalizzazione proprio dell'età del danneggiato al momento di inizio dell'invalidità permanente - Necessità.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente
Qualora nella liquidazione del danno alle persone di natura permanente si adotti il criterio della capitalizzazione secondo le tariffe di cui al R.D. n. 1403 del 1922, per l'esattezza del risultato i due elementi del guadagno annuo e del coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato devono essere combinati fra loro in maniera da determinare, con la maggiore approssimazione possibile, una somma che eguagli il danno subito dalla persona, inteso come perdita di guadagno che essa avrebbe conseguito nella residua vita lavorativa se l'evento dannoso non si fosse verificato. Pertanto, nel caso in cui si assuma come coefficiente di capitalizzazione, quello che è proprio dell'età del danneggiato nel momento in cui il danno permanente ha avuto inizio, coincidente di regola con quello della cessazione dell'invalidità temporanea, è a tale momento - e non a quello del sinistro - che occorre riferirsi nello stabilire il reddito annuo di esso danneggiato, da moltiplicare per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla probabile ulteriore vita del soggetto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)