Provvedimenti straordinari per la ripresa economica
Testo in vigore al
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 MAGGIO 1971, N.271.
Art. 19
1. A decorrere dal 1° gennaio 1971, e' elevata al 7 per cento l'aliquota stabilita dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche.
Art. 20
1. Il primo comma dell'art. 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e il secondo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:
"Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga, a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione, la ritenuta con le seguenti aliquote:
a) sulla parte del reddito corrisposto ai
prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000
fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le
somme a ciascun periodo di paga ............... 1,50 %
b) sulla parte del reddito corrisposto ai
prestatori di lavoro che eccede le lire
5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4 %
Nei casi previsti dall'articolo 126, lettera b)
la ritenuta d'acconto deve essere operata con
le seguenti aliquote:
a) sulla parte degli assegni fissi dei dipen-
denti statali compresa tra le lire 960.001 e le
lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a
ciascun periodo di paga ....................... 1,50 %
b) sulla parte degli assegni fissi dei dipen-
denti statali eccedente le lire5.000.000rappor-
tate a ciascun periodo di paga ................ 4 %
c) sull'ammontare degli altri compensi ai
dipendenti statali, quando il totale degli asse-
gni fissi sia compreso tra le lire 960.001 e le
lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a
ciascun periodo di paga ....................... 1,50 %
d) sull'ammontare degli altri compensi ai
dipendenti statali, quando il totale degli asse-
gni fissi superi le lire 5.000.000 rapportate a
ciascun periodo di paga........................ 4 %
e) sull'intera parte dei compensi non ecce-
denti le lire 5.000.000 corrisposti a persone
estranee all'amministrazione................... 1,50 %
f) sulla parte dei compensi eccedenti le
lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee
all'amministrazione ........................... 4 %
L'elevazione della ritenuta d'acconto dalla misura dell'1,50 per cento a quella del 4 per cento si applica anche alle pensioni per la parte di reddito imponibile superiore a lire 5.000.000 annue.
La stessa elevazione si applica altresi' alle indennita' di anzianita' e di previdenza sul complessivo ammontare eccedente le lire 417.000 imponibile per ogni anno di servizio prestato".
Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1971.
Art. 21
1. Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale per le imposte erariali e al 5 per cento semestrale per le imposte locali.11
Art. 22
1. Fino al 31 marzo 1971 Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' di competenza esclusiva dello Stato, sono riservate interamente all'erario.
Art. 23
1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, in aggiunta alle somme di cui all'art. 4 della legge stessa, sono autorizzate le seguenti assegnazioni:
1) anno 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 milioni " 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". 2.000 "
" 1972. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". 1.500 " " 1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". 1.000 "
2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, negli anni 1970 e 1971, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo I.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1970 e 1971.
Titolo II. Disposizioni per il risanamento delle gestioni degli enti mutualistici e per l'avvio della riforma sanitaria
Art. 24
1. Presso la tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato "conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria", al quale viene assegnata la somma di lire 562 miliardi, mediante versamento da parte del Ministero del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 e lire 422 miliardi nell'anno 1971; quest'ultimo importo, per lire 110 miliardi viene destinato ai fini di cui al successivo articolo 25 e per lire 312 miliardi all'avvio della riforma sanitaria da attuarsi tenuto conto delle competenze delle Regioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo in lire 140 miliardi per l'anno 1970 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni del precedente titolo I.
3. All'onere di lire 422 miliardi per l'anno 1971 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti, nello stesso anno, dall'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.
Art. 25
1. A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria), della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, della Cassa marittima tirrena di Genova, della Cassa marittima adriatica di Trieste, della Cassa marittima meridionale di Napoli, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria), dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, e' concesso a carico dello Stato, per concorso al ripiano patrimoniale delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 250 miliardi che sara' corrisposto, in piu' quote, entro il 31 marzo 1971 e sara' destinato dai predetti enti, in via prioritaria, al pagamento delle passivita' relative alla assistenza ospedaliera.
2. Con decreti dei Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita' si provvedera' alla ripartizione tra gli enti anzidetti del contributo, in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1969, nonche' alla determinazione dell'importo che ciascun ente dovra' destinare al pagamento delle passivita' relative alla assistenza ospedaliera.
Ai fini della erogazione del contributo di cui al presente articolo si provvede con le disponibilita' del conto corrente di cui al precedente art. 24.
Le somme relative saranno all'uopo prelevate dal conto corrente e versate allo stato di previsione della entrata dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1970 e 1971.
Art. 26
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971, la misura dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo stabilita dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 novembre 1960 per l'assicurazione di malattia dei lavoratori dello spettacolo e' stabilita come segue:
a) 7,50 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali e' dovuta l'indennita' di malattia;
b) 6 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali non spetta l'indennita' di malattia.
Con la medesima decorrenza, l'importo massimo della retribuzione giornaliera sul quale sono calcolati i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dello spettacolo e' elevato a lire 15.000 giornaliere. La misura della retribuzione giornaliera, oltre la quale e' concessa la facolta' ai datori di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti dei lavoratori per la meta' dei contributi dovuti, stabilita dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' elevata da lire 3.200 a lire 10.000, per le contribuzioni relative all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in servizio e dei pensionati ed alla tutela delle lavoratrici madri.
Art. 27
1. A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' elevato al 5,60 per cento, di cui il 4 per cento a carico dell'amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.
2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 30.800 milioni, per l'anno 1971 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente titolo I.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende e amministrazioni autonome.
Art. 28
1. A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 e dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e' elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.
Art. 29
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per l'assistenza malattia ai lavoratori in servizio, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato nella misura dell'1,60 per cento della retribuzione imponibile, ferme restando la misura e la ripartizione della vigente addizionale per l'assistenza ai pensionati.
2. Il predetto aumento contributivo e' a totale carico del datore di lavoro.
Art. 30
1. Le disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 294, sono prorogate per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1971.
Art. 31
1. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari:
1) un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) un massimale retributivo pari a lire 3.100 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale; un massimale retributivo pari a lire 3.500 giornaliere per le imprese industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupano meno di 50 dipendenti e il cui capitale
investito non superi i 500 milioni di lire, nonche' un massimale
retributivo pari a lire 4.000 giornaliere per tutte le altre
aziende.
2. Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per
cento del 15,60 per cento previste dalle tabelle A e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modiFicazioni, sono ridotte alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota contributiva prevista dalla tabella B annessa alla stessa legge e' ridotta al 15,40 per cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo previsto per gli operai agricoli dalla tabella A, sub-B) annessa alla legge suindicata e' elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro.
4. Ai fini della determinazione del numero di giornate di retribuzione, si osservano per le aziende di tutte le categorie, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136.
5. Per gli anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo.
6. Della somma di cui al precedente comma, determinata sulla base dei contributi effettivamente riscossi, lire 25 miliardi annui saranno versate alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante sara' versato all'INAM che provvedera' a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti saranno effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1971 e' abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 2, lettera b), punto 1, della legge 29 maggio 1967, n. 369.
8. Dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973, i massimali retributivi di cui al primo comma sono elevati da lire 2.100 a lire 2.600 per le imprese artigiane e cooperative; da lire 3.100 a lire 3.900 per le imprese commerciali; da lire 3.500 a lire 4.400 per le imprese industriali con meno di 50 dipendenti e con capitale non superiore a 500 milioni; da lire 4.000 a lire 5.000 per tutte le altre aziende.
9. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, entro il 31 dicembre 1972, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, le aliquote contributive di cui al secondo comma potranno essere ridotte, con decorrenza dal 1 gennaio 1973 in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari;
Art. 32
1. Il comma terzo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' sostituito dai seguenti:
"Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facolta' di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi e' dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento.
Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio.
Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato".
Le disposizioni di cui al precedente comma, sostitutive del terzo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono estese dal 1° gennaio 1971 alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, alle Casse mutue di malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, alle Casse mutue di malattia per i commercianti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, alle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare nonche' alla Cassa nazionale malattie della gente dell'aria, sempre che abbiano deliberato di estendere agli aventi diritto l'assistenza farmaceutica.
Art. 33
1. Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre 1971, e successivamente ogni tre anni alla stessa data, una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali.
2. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nella sua qualita' di Ministro delegato per il CIP d'intesa con il Ministro per la sanita', comunica al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, i risultati di tale indagine.
3. Entro il 31 dicembre 1971 il Comitato interministeriale dei prezzi attuera' la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di un nuovo meccanismo di determinazione dei prezzi che verra' stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.10
Art. 34
1. Il comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spetta l'esercizio del controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti la determinazione delle rette di degenza di cui all'art. 32 della medesima legge 12 febbraio 1968, n. 132. Il medesimo comitato, quando sia costituito, provvede altresi' entro il 28 febbraio 1971, sentita l'amministrazione interessata, a verificare la conformita' della misura delle rette di degenza gia' deliberate ai criteri indicati nell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Ove accerti che la retta di degenza sia stata fissata in misura superiore al costo effettivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera, rinvia per riesame la relativa delibera. Il consiglio d'amministrazione deve procedere ad una nuova determinazione della retta di degenza, conforme ai criteri di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro, 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rinvio per riesame. Ove entro detto termine il consiglio di amministrazione non provveda, il Presidente della Regione adotta i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Fino a quando non sara' entrato in funzione l'organo di controllo previsto al capo III, titolo V, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il controllo di cui ai commi precedenti del presente articolo e' esercitato dal comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera previsto dall'art. 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, integrato, ai fini del controllo sulla retta di degenza ospedaliera, da:
1) tre rappresentanti della regione, di cui uno, ai fini del controllo in oggetto, con funzioni di presidente;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) due rappresentanti dei lavoratori subordinati e due rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale;
4) un rappresentante dei datori di lavoro designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su scala provinciale;
5) un medico designato dall'ordine dei medici;
6) due rappresentanti degli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro le malattie designati dal Ministro per il lavoro.
2. Analogamente, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ai fini del controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti le rette di degenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza che esercitano l'assistenza ospedaliera, e' integrato nei modi indicati nel precedente comma.
3. Le norme del presente articolo non si applicano nella regione del Trentino-Alto Adige.
Art. 35
1. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti ospedalieri e delle altre istituzioni pubbliche che esercitano l'assistenza ospedaliera, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere, rispettivamente, del comitato provinciale di assistenza ospedaliera e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza, integrati nei modi previsti dal precedente art. 34 o, quando sara' istituito, del comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Art. 36
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, avvalendosi anche dei fondi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, a concedere anticipazioni, al saggio vigente per i mutui, agli enti di cui al precedente art. 25 in misura proporzionale alle quote di contributo ad essi attribuite e per un importo complessivo non superiore alla meta' del contributo indicato nell'articolo stesso.
2. La richiesta di anticipazione dovra' essere autorizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le anticipazioni di cui al precedente comma, sono equiparate, agli effetti fiscali, a quelle accordate alle Amministrazioni dello Stato.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovra' rimborsare alla Cassa depositi e prestiti le somme da essa anticipate, con i relativi interessi, valendosi dei contributi dovuti agli enti, nell'anno finanziario 1971 in applicazione del precedente art. 25.
Titolo III. Disposizioni sugli incentivi a favore della produzione e dell'economia
Art. 37
1. Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972.
2. E' istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.13
3. A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale.
4. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.
5. Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e' assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sara' tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato - ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974.8
Art. 38
1. Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, e' aumentato di lire 50 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1970 e 1971 e di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975.
Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974 e di lire 2.300 milioni per l'anno 1975.
All'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e' aggiunto il seguente comma:
"Il dividendo attribuito allo Stato destinato ad incrementare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi e' detraibile nella determinazione del reddito imponibile della Cassa".