Sez. 2, Sentenza n. 2670 del 12/10/1960 (Rv. 881076 - 01)
DISTANZE LEGALI - MURO SUL CONFINE - RICHIESTA DI COMUNIONE - SCOPO - IRRILEVANZA. EMULAZIONE - ATTO EMULATIVO - NOZIONE - FATTISPECIE.
DISTANZE LEGALI - MURO SUL CONFINE - RICHIESTA DI COMUNIONE - SCOPO - IRRILEVANZA. EMULAZIONE - ATTO EMULATIVO - NOZIONE - FATTISPECIE.
A differenza dalla comunione forzosa del muro che non sia sul confine, per la quale l'art. 875 cod. civ. prevede espressamente che può essere richiesta soltanto allo scopo di fabbricare, quella del muro sul confine, prevista dall'art. 874, può essere chiesta dal proprietario vicino per la semplice utilità di essere comproprietario del muro. Gli Atti emulativi, vietati dall'art. 833 cod. civ., sono caratterizzati dallo scopo esclusivo di nuocere o di recare molestia ad altri; si è quindi al di fuori di tali ipotesi quando il proprietario, che l'atto ha compiuto, si proponga di trarne un vantaggio apprezzabile, come nel caso della comunione forzosa del muro sul confine, il vantaggio di fare del muro stesso qualunque uso compatibile con la sua natura e con i diritti del vicino, fra i quali Usi rientra anzitutto quello di servirsi del muro come recinzione del proprio fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 833
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)