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Sez. 2, Sentenza n. 2112 del 29/07/1966 (Rv. 324111 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - LIMITAZIONI DELLE FACOLTA D'USO SPETTANTI AI CONDOMINI SULLE PARTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - ENUNCIAZIONE CHIARA ED ESPLICITA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324111-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - LIMITAZIONI DELLE FACOLTA D'USO SPETTANTI AI CONDOMINI SULLE PARTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - ENUNCIAZIONE CHIARA ED ESPLICITA - NECESSITA.*

In tanto puo ritenersi che un regolamento condominiale ponga limitazioni ai poteri ed alle facolta spettanti ai condomini sulle parti dell'edificio di loro esclusiva proprieta, in quanto tali limitazioni siano enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito. (nella specie un regolamento condominiale, pur consentendo l'istallazione di negozi nei locali dello stabile, vietava che questi fossero destinati a scuole di ballo, canto, ad ambulatori medici, a laboratori che potessero arrecare eccessivi disturbi come rumori, scuotimenti eccetera, o a qualsiasi altro uso che potesse turbare la tranquillita dei condomini. I giudici di merito, ritenendo che tale divieto riguardasse, implicitamente, anche la destinazione a bar-caffe, avevano ordinato la chiusura di un bar istallato in uno dei suddetti locali. La Corte regolatrice ha cassato tale pronuncia, ritenendo che i caffe non sono assimilabili agli esercizi espressamente vietati dal regolamento, non costituendo, di per se stessi, dei locali da cui si propagano normalmente, le immissioni in alienum, che il regolamento ha inteso vietarè che e soltanto il modo di Esercizio dei caffe che puo riuscire molesto ai condomini, oltre i limiti della normale tollerabilità e che in tal caso il giudice deve mirare all'eliminazione degli inconvenienti derivati da tali modalita di Esercizio e non gia a mutare la destinazione del locale contro la volonta del proprietario ed all'infuori di un esplicito divieto legale e pattizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)