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Sez. 1, Sentenza n. 3906 del 18/02/2009 (Rv. 606810 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Creditore del fallito - Legittimazione attiva e intervento principale nel giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Intervento adesivo dipendente - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606810-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Il principio secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa - tra cui la revocatoria fallimentare - spetta, in via esclusiva, al curatore, se esclude, per un verso, la legittimazione del singolo creditore ad esperire le azioni predette e ad intervenire in via principale nel giudizio all'uopo promosso dal curatore, non impedisce, per altro verso, l'intervento adesivo dipendente del creditore nello stesso giudizio, al fine di sostenere le ragioni di una delle parti, fondando la sua legittimazione su un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo e potendo subire l'efficacia riflessa della sentenza, in quanto il suo credito è soddisfatto, nell'ambito del concorso proprio della procedura fallimentare, in misura che dipende anche dall'esito delle azioni di massa proposte dal curatore.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)