Sez. U, Sentenza n. 9341 del 11/06/2003 (Rv. 564130 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate - Indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Riferimento al valore venale del bene - Esclusione - Riferimento all'indennità di esproprio - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Anche qualora l'indennità di esproprio debba essere determinata osservando una normativa speciale - quale quella stabilita dall'art. 80, sesto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che, per la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2392, nel cui ambito resta compresa anche l'indennità di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per il richiamo operato dall'art. 18 del D.L.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 -, sia l'indennità di asservimento di un immobile (art. 46 cit., prima ipotesi), sia l'indennizzo spettante per il danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto (art. 46, seconda ipotesi) vanno commisurati non al valore venale del fondo, ma all'indennità di esproprio liquidabile in base a quella normativa speciale.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)