Sez. 2, Ordinanza n. 2247 del 16/11/1970 Cc. (dep. 21/12/1970) Rv. 116016 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE(TASSATIVITA) -ERRONEE DENOMINAZIONI -OMESSA SPECIFICAZIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE -INDICAZIONE PER ERRORE DI UN MEZZO DIVERSO DA QUELLO ESPERIBILE IN CONCRETO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE(TASSATIVITA) -ERRONEE DENOMINAZIONI -OMESSA SPECIFICAZIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE -INDICAZIONE PER ERRORE DI UN MEZZO DIVERSO DA QUELLO ESPERIBILE IN CONCRETO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
In applicazione del principio della tassativita dei mezzi d'impugnazione sancito nell'art 190, comma secondo cod proc pen, l'interessato non puo limitarsi a manifestare in modo generico la propria volonta di proporre impugnazione, lasciando all'ufficio giudiziario il compito di determinare il mezzo di gravame consentito dalla legge nel caso concreto, ma deve indicare la specie d'impugnazione che intenda proporre contro un dato provvedimento. In Mancanza di tale specificazione, come nel caso di indicazione, per errore, di un mezzo diverso da quello esperibile nel caso concreto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. (V 113608, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)