Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentite, sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania , assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.
2. Egli sara' coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, puo' esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.
4. Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, delle regioni , degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonche' esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.
5. Il commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attivita' svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati.
6. Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.
Art. 2
1. E' costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
2. Il Fondo e' amministrato dal commissario.
3. Il Fondo e' alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500 miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresi' confluire contributi delle Comunita' europee, nonche' di enti e privati.
4. Le disponibilita' del Fondo sono versate ad apposite contabilita' speciali istituite presso le tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal commissario. Il commissario e' autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilita' speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.
5. Con lo stesso Fondo il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:
a) agli interventi diretti a fronteggiare le piu' impellenti necessita' delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;
b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;
c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore dei conviventi superstiti delle famiglie che abbiano perduto uno o piu' componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse il componente la cui attivita' lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;
d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare in favore delle famiglie , che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione, mezzi di circolazione necessari al lavoro;
e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame nonche' alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutti le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonche' per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto;
f) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1982, N. 187.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1982, N. 187.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1982, N. 187.
9. I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro.4
Art. 3
1. Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione esclusivamente a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 nonche' per l'avvio della ripresa delle attivita' economiche, il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:
a) alla requisizione anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 marzo 1865, n. 2248, allegato E, di idonee strutture, anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di roulottes, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;
c) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;
d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;
e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici.
2. Il commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico come pure di quello archivistico e bibliografico. Eventuali demolizioni potranno aver luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze.
3. Al fine di consentire la ripresa dell'attivita' scolastica e di altre attivita' istituzionali il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attivita' scolastica.
4. Il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327.11
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 874.
7. I contributi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione.
8. L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla commissione tecnica comunale, nominata dal commissario, per gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ha valore di perizia giurata.
9. La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere giurata e va presentata al comune per il visto della commissione tecnica nominata dal commissario.
10. L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilita', che l'immobile e' stato danneggiato in conseguenza del terremoto del novembre 1980.
Art. 3-bis
1. Le ordinanze di carattere generale adottate dal commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni Basilicata e Campania.
Art. 3-ter
1. Le comunita' montane delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 sono autorizzate ad impiegare i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per gli esercizi 1979, 1980 e 1981 per l'attuazione di opere ed interventi nei settori inerenti lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, anche in deroga a quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
2. Le regioni provvederanno all'accreditamento alle comunita' montane dei fondi di cui al comma precedente relativi agli esercizi 1979 e 1980 entro trenta giorni dalla, entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dei fondi dell'esercizio 1981 entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio per l'esercizio suddetto.
Art. 4
1. Fino al 31 gennaio 1981, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; e' altresi' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.6a
2. A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalita' e morosita' relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981.
3. La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purche' provino l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorita' amministrativa competente dovra' dichiarare l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.
4. La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia.3
6. Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali dichiarazioni e quelle di cui all'articolo 2, sesto comma, sono rilasciate in duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico.
7. Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, e' ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati.
8. Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati.
9. La sospensione dei termini processuali prevista nei commi precedenti opera fino al 31 gennaio 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.2
10. Nei casi in cui e' prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perche' l'obbligato diretto e' domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga e' concessa agli obbligati di regresso.
11. Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, e' sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprieta' contadina nonche' il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma.5
Art. 4-bis
1. Gli enti locali, i consorzi intercomunali e le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di pubblico interesse e che, per effetto della sospensione dei termini di cui al precedente articolo 4, subiscano contrazioni nelle entrate, possono richiedere anticipazioni agli istituti di credito.
Art. 4-ter
1. Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si puo' a lui sostituire e puo' ottenere in sua vece il contributo.
2. Ove alla riattazione non provveda ne' il proprietario ne' il locatario, il sindaco, previa diffida, puo' eseguire i lavori d'ufficio.
3. Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente art. 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.
4. Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera d) del precedente art. 3.
5. I contributi menzionati alle lettere d) ed e) del precedente art. 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi.
Art. 4-quater
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Governo, in collaborazione con le regioni Basilicata e Campania e con le amministrazioni locali, ed avvalendosi anche di esperti estranei all'amministrazione, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del novembre 1980 per l'adozione dei provvedimenti legislativi ai fini della ricostruzione.
2. I dati essenziali di tale accertamento sono riportati nelle relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1.
Art. 5
1. Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 gennaio 1981 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonche' dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni su indicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attivita' svolte nei medesimi comuni.
2. E' altresi' prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi.
3. Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati ed ai contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, nonche' a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attivita' svolte nei medesimi comuni, non si applicano, per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresi', per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.
4. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania e' sospesa fino al 31 gennaio 1981 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' dei tributi degli enti diversi dallo Stato. E' altresi' sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni. La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei confronti dei contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4.
5. I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purche' la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.
6. La riscossione delle imposte e' effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.
7. I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.
8. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 gennaio 1981. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni disastrati e nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati e che abbiano domicilio fiscale nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono altresi' prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono, anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 gennaio 1981 ed il 29 giugno 1981.
Art. 6
1. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che siano stati effettuati in data anteriore al 23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce e' rimasto distrutto o e' stato demolito per effetto del terremoto del novembre 1980.
2. In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.
3. La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, e' sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato.
4. La riscossione dell'imposta sara' effettuata in sei date quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.
6. Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.
Art. 7
1. I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli obblighi di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre 1980.
2. Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni disastrati ed ai contribuenti, che risultino danneggiati, i quali hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1980 puo' essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della detta dichiarazione.
3. Nell'ipotesi di cui al primo comma, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1980.
Art. 8
1. La sospensione di cui all'art. 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre 1980-31 gennaio 1981 ....3
2. Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.
Art. 9
1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.
3. Gli atti ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse sulle concessioni governative.
Art. 10
1. Nelle regioni Basilicata e Campania e' concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita' della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
3. I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ad assistenziali per i versamenti compresi tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981.
4. L'esonero di cui al precedente comma e' esteso ai lavoratori delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, le cui aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980.
5. Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.
6. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980.
Art. 10-bis
1. Ai titolari o contitolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto-legge iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, nonche' ai pescatori autonomi ed associati di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni anzidetti, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, e' anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 500.000 una tantum, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare iscritto negli elenchi di categoria come unita' attiva o dichiarato a carico e convivente all'epoca degli eventi calamitosi. In caso di decesso del titolare, la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti.
2. Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione e' corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.
3. L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorita' comunale comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici.