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Sez. L, Sentenza n. 24289 del 31/07/2026 (Rv. 679704-01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE | Contratto di agenzia - Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. - Presupposti - Locuzioni “nuovi clienti” e “con tali clienti” - Interpretazione alla luce della giurisprudenza della CGUE - Condizioni cumulative - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679704-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dell'indennità per cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., sul punto perfettamente allineato all'art. 17 della Direttiva 86/653/CEE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 23 marzo 2023, in causa C-574/21, la locuzione "nuovi clienti" deve intendersi riferita a una pluralità di clienti, mentre l'espressione "con tali clienti", presente nella successiva parte della stessa disposizione, va interpretata nel senso che l'ulteriore condizione che deve concorrere consiste nella persistenza, in favore del preponente, di "sostanziali vantaggi" derivanti dagli affari conclusi tanto con i nuovi clienti - necessariamente più di uno - quanto, nell'alternativa ipotesi, con quelli già esistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il mancato riconoscimento, in appello, dell'indennità all'agente che aveva procurato un unico nuovo cliente senza che, rispetto ai clienti esistenti, fosse dimostrato un sensibile sviluppo degli affari riferibili ovvero il persistere, in favore del preponente, di sostanziali vantaggi derivati da clienti vecchi e nuovi).

Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653 art. 17 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)