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Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

Testo vigente

Art. 11 Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

2. Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

3. La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

4. Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procedera' a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorche' l'offerta sia inferiori alla stima.

5. Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne e' fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

6. L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi deliberatario.

7. Gli oggetti d'oro o d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. 12 Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

2. La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.

3. Pero' il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 13 Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti gia' scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovra' pagare l'ammontare del debito per il quale si e' proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

2. So le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sara' effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

3. Le anticipazioni saranno ammesse se fatto in conformita' della consuetudine locale o provate nei modi di legge.

Art. 14 Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore puo' esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Puo' anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

Art. 16 Art. 43, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di cui all'art. 1 della presente legge, e' escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

Art. 17 Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purche' la riconosca idonea.

2. Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

3. Previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede.

4. Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

5. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si rechera' sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinche' esso possa trovarsi presente.

Art. 18 Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

2. Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se gia' fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

3. In tal caso l'ente potra' procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli articoli 5 a 15 della presente legge.

Art. 19 Art. 47, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Art. 20 Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sara' concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potra' essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non e' unito alla istanza.

2. Il sequestratario riscuote le rendite o i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, versera' nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi gia' nominato sulla istanza di altro creditore.

3. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Art. 21 Art. 49, legge T. U. 1905, n. 646

1. Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorita' giudiziaria ne ordini la sospensione.

2. L'ente creditore puo' domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa, di regola, la perizia.

3. Tuttavia l'ente creditore che procedo non ha obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procedera' ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo.

Art. 22 Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera', a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, e' minore del credito dell'ente che procede, o non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'art. 2045 del detto Codice, l'ente medesimo puo' fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Art. 23 Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Se la espropriazione si trovasse gia' iniziata da altri creditori, l'ente che procede avra' diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'ente ha facolta' di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti gia' compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantita' di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

2. Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantita' dei beni compresi nel precetto che da' luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali.

3. Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione trascuri di continuarla, potra' chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.

Art. 24 Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse dell'ente creditore il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

2. I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla meta'.

Art. 25 Art. 53, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. La sentenza che autorizza la vendita e' sempre provvisoriamente eseguibile, non ostante qualsiasi gravame.

Art. 26 Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Le domande di separazione, le eccezioni di nullita' e tutte le istanze incidentali, ancorche' riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda e' poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha piu' effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Art. 27 Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

1. Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovra' pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sara' astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'ente stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

2. Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovra' eseguirsi parimente dall'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Art. 29 Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797

1. Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.

Art. 30 Art. 7, legge 21 dicembre 1908, n. 797

1. Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

Art. 31 Art. 8, legge 24 dicembre 1908, n. 797

1. Le disposizioni degli articoli 5 a 29 della presente legge, esclusa nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli articoli 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione e', anche in questo caso, portato a trenta giorni.

2. Visto, d'ordine di Sua Maesta':

3. Il ministro delle finanze
FACTA.