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Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna

Testo in vigore al

Titolo I. Rifinanziamento del piano di rinascita

Capo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento della finalita' di cui all'articolo 255 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e' autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti disposti dallo stesso testo unico e per l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I della presente legge, la spesa di lire 340 miliardi.

2. L'anzidetta somma sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1974, di lire 28 miliardi nell'anno 1975 e di lire 34 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984. Non meno del 20 per cento di tale spesa e' riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti negli articoli da 268 a 278 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2

1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la regione autonoma della Sardegna.

2. Le somme stanziate saranno pertanto versate annualmente alla stessa regione, che istituira' per esse una contabilita' speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 259, comma secondo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge.

3. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilita' speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi, o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.

Art. 3

1. Su proposta della regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il C.I.P.E. provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 255 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Con le modalita' previste dal comma precedente, il C.I.P.E. approva i programmi formulati dalla regione nell'ambito del piano generale.

3. Nei programmi si terra' conto, al fine del coordinamento, degli interventi e delle opere da eseguire nel territorio regionale, di competenza dei Ministeri e della Cassa per il Mezzogiorno, e degli interventi e delle opere che la regione intende realizzare con la quota di stanziamenti destinata alla Sardegna nel fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

4. Al fine del coordinamento di cui al precedente comma i Ministeri, la Cassa per il Mezzogiorno e le aziende autonome dello Stato comunicano al C.I.P.E. e alla regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza da eseguire annualmente nel territorio regionale.

5. E' prevista per la Sardegna una percentuale della riserva di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, adeguata ai programmi medesimi.

Art. 4

1. Il Ministro per le partecipazioni statali promuove annualmente, d'intesa con la Regione sarda, una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche. La conferenza discute una relazione del Ministro sull'attuazione nella regione dei programmi degli enti di gestione e sulle proposte per i programmi successivi.

2. Il Ministro comunica al consiglio regionale della Sardegna i documenti e le risultanze della conferenza.

Art. 5

1. Con legge regionale saranno stabilite le norme concernenti le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, attuazione e controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

1. Gli interventi previsti dalla presente legge, quando hanno contenuti diversi ma rispondono a obiettivi programmatici organici, sono attuati secondo progetti predisposti ed approvati dalla regione autonoma della Sardegna.

2. Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, e stabilisce i vincoli relativi alle modalita' ed alle priorita' da osservare nell'esecuzione nonche' i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

3. Per la predisposizione dei progetti la regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo successivo. La stessa regione puo' avvalersi inoltre di istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

4. L'approvazione del progetto comporta l'assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la regione puo' disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

5. Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa regione potra' chiedere le anticipazioni occorrenti, ponendo a carico della contabilita' speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

Art. 7

1. La regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome, statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

2. Per l'esecuzione dei progetti la regione puo' avvalersi, secondo le modalita' che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Capo II. Interventi per lo sviluppo industriale

Art. 8

1. Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonche' delle industrie manifatturiere ad alta intensita' di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unita' di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

2. Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si tiene conto non soltanto delle dimensioni di ogni singola impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e successive modificazioni ed integrazioni, ma della effettiva autonomia della azienda rispetto alle grandi societa' e gruppi finanziari, sia sotto il profilo giuridico sia dal punto di vista del controllo finanziario.

Art. 9

1. L'autorizzazione alla assunzione della parte degli oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'articolo 281 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 10

1. Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, puo' essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali.

2. Puo' essere altresi' elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a finanziamento dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 11

1. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge e' autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a L. 800.000 annue per i primi cinque anni e L. 400.000 annue per i cinque anni successivi.

2. Ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese per il finanziamento della gestione e' estesa la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 283, ultimo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 12

1. Ad integrazione dell'attivita' di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:

  1. 1) alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

  2. 2) alla costituzione ed all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a piu' imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attivita' aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi e alla commercializzazione dei prodotti;

  3. 3) alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici e finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base e applicata nonche' per la consulenza e l'informazione nelle attivita' industriali di maggiore interesse per lo sviluppo economico dell'isola.

Art. 13

1. Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, e' riservata, con assoluta priorita', la partecipazione al capitale da parte della societa' finanziaria, di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Da tale partecipazione sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione.