REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo in vigore al
§. Applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento
Art. 74 Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle le informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
§. Presentazione e istruttoria delle domande di rendite, escluse le rendite per malattie professionali di cui all'articolo 57 del regolamento
Art. 75
1. Per beneficiare di una rendita o di un assegno supplementare ai sensi della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi superstiti che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente. La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti norme:
a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;
b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
2. L'istituzione competente notifica la propria decisione al richiedente, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente, o ne invia copia all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
§. Controllo amministrativo e sanitario
Art. 76
1. Il controllo amministrativo e sanitario, nonché gli esami medici previsti in caso di revisione delle rendite, sono effettuati, su richiesta dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si trova il beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Tuttavia, l'istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all'esame del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.
2. Ogni persona alla quale è corrisposta una rendita per sé stessa o per un orfano è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di qualsiasi cambiamento della sua situazione o di quella dell'orfano che possa modificare il diritto alla rendita.
§. Pagamento delle rendite
Art. 77
Il pagamento delle rendite dovute dall'istituzione di uno Stato membro a titolari che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Capo 5. Assegni in caso di morte
§. Applicazione degli articoli 64, 65 e 66 del regolamento
Art. 78 Presentazione della domanda di assegni
Per beneficiare di un assegno in caso di morte ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede, il richiedente è tenuto a rivolgere domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza.
La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata dall'istituzione competente.
L'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati alla domanda, o confermata agli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
Art. 79 Attestato dei periodi
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione alla quale egli è stato soggetto da ultimo.
2. Tale attestato è rilasciato, su domanda del richiedente, dall'istituzione di assicurazione malattia o dall'istituzione di assicurazione vecchiaia, secondo il caso, alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo. Se il richiedente non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia, qualora sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Capo 6. Prestazioni di disoccupazione
§. Applicazione dell'articolo 67 del regolamento
Art. 80 Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 o 4 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo, nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione applicata da tale istituzione.
2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente soggetto da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente quale lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
§. Applicazione dell'articolo 68 del regolamento
Art. 81 Attestato per il calcolo delle prestazioni
Per il calcolo delle prestazioni a carico di un'istituzione di cui all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento, l'interessato, che non ha svolto l'ultima occupazione per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova detta istituzione, è tenuto a presentare un attestato in cui sia indicata la natura dell'ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro per almeno quattro settimane, nonché il settore economico in cui ha svolto tale occupazione. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione competente in materia di disoccupazione di quest'ultimo Stato membro alla quale è stato iscritto da ultimo, od ad un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro.
Art. 82 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2.
Tale attestato è rilasciato dall'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio tali familiari risiedono. Esso deve comprovare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione di detto Stato membro.
L'attestato è valido per dodici mesi dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.
3.
Se l'istituzione che rilascia l'attestato di cui al paragrafo 1 non è in grado di certificare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, l'interessato completa l'attestato in questione con una dichiarazione in tal senso all'atto della presentazione dell'attestato all'istituzione competente.
Le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, sono applicabili per analogia a questa dichiarazione.
§. Applicazione dell'articolo 69 del regolamento
Art. 83 Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro
1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui all'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato:
a) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legislazione dello Stato competente;
b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;
c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera b) del regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;
d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento;
e) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.
3.
L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.
L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell'istituzione competente.
4. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.
§. Applicazione dell'articolo 71 del regolamento
Art. 84 Lavoratori subordinati in disoccupazione che durante l'ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Nei casi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), prima frase del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza è considerata istituzione competente per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento di applicazione.
2. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento, il lavoratore subordinato in disoccupazione è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza, oltre all'attestato di cui all'articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.
3. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza chiede all'istituzione competente tutte la informazioni relative ai diritti del lavoratore subordinato in disoccupazione nei confronti di quest'ultima istituzione.
Capo 7. (8) prestazioni familiari
§. Applicazione dell'articolo 72 del regolamento
Art. 85 (A) Attestato dei periodi di attività subordinata o autonoma
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. L'attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto anteriormente da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo, a meno che l'istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell'attestato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
§. Applicazione dell'articolo 73 e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento
Art. 86 (8)
1. Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 73 del regolamento, il lavoratore subordinato è tenuto a presentare una domanda all'istituzione competente, se del caso tramite il datore di lavoro.
2. Il lavoratore subordinato è tenuto a produrre, a corredo della domanda, un certificato relativo ai familiari che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente. Tale certificato è rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile del paese di residenza di tali familiari, o dall'istituzione del loro luogo di residenza competente in materia di assicurazione malattia oppure da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno.
3. A corredo della domanda, il lavoratore subordinato è anche tenuto a fornire le informazioni che consentono di individuare la persona alla quale devono essere pagate le prestazioni familiari nel paese di residenza (cognome, nome e indirizzo completo) se la legislazione dello Stato competente prevede che le prestazioni familiari possono o devono essere pagate ad una persona diversa dall'interessato.
4. Le autorità di due o più Stati membri possono concordare modalità particolari di applicazione per il pagamento delle prestazioni familiari, soprattutto per facilitare l'applicazione dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento. Di tali accordi viene informata la commissione amministrativa.
5. Il lavoratore subordinato è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l'istituzione competente:
di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni familiari;
di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni familiari;
di qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora dei familiari;
di qualsiasi esercizio di un'attività professionale per la quale prestazioni familiari sono ugualmente dovute ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari hanno la residenza.
Art. 87 (8)
…
§. Applicazione dell'articolo 74 del regolamento
Art. 88 (8)
Le disposizioni dell'articolo 86 del regolamento d'applicazione si applicano mutatis mutandis ai lavoratori subordinati o autonomi disoccupati, di cui all'articolo 74 del regolamento.
Art. 89 (8)
…