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Sez. U, Sentenza n. 590 del 24/08/1999 (Rv. 529412 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Consenso all'occupazione prestata dal proprietario non possessore - Effetti nei confronti del possessore - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529412-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

È soltanto dal momento di emissione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza che il diritto di godere del bene è temporaneamente sottratto al suo possessore e costituito in capo a chi è autorizzato ad occupare; il consenso ad occupare, ove prestato dal proprietario non possessore, non può sostituire il decreto autorizzatorio, giacché quest'ultimo si impone anche a chi possiede, mentre il consenso di un eventuale proprietario non possessore non vale a produrre nei confronti del possessore l'abdicazione del suo diritto di possedere, posto che l'accordo tra le parti non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi prevedenti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)