Sez. 2, Sentenza n. 5578 del 17/01/1983 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159493 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DEPOSITO DEGLI ATTI - ATTIVITÀ ORDINARIA DEL CANCELLIERE - DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - AVVISO - DIFFERENZA AI FINI DELLA PROVA DELL'ADEMPIMENTO E DELLA CONOSCENZA DELLE PARTI.*
ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DEPOSITO DEGLI ATTI - ATTIVITÀ ORDINARIA DEL CANCELLIERE - DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - AVVISO - DIFFERENZA AI FINI DELLA PROVA DELL'ADEMPIMENTO E DELLA CONOSCENZA DELLE PARTI.*
Il deposito degli Atti e documenti processuali nella cancelleria, come semplice attività materiale e normale adempimento regolamentare del cancelliere, non è soggetto a particolari formalità, e, trattandosi di ordinario adempimento di un atto di ufficio, esso deve presumersi come avvenuto, salvo prova contraria incombente alla parte interessata. Diversamente, qualora con gli Atti venga depositato un provvedimento del giudice ai fini del relativo avviso da notificare a norma dello art. 151 cod. proc. pen., in tal caso, e solo in tal caso, il giudice ha l'Obbligo di verificare, anche di ufficio, che le parti abbiano avuto legale e formale notizia dell'avvenuto deposito. (V mass n 131920; (V mass n 139746; (V mass n 146771).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)