Sez. 1, Sentenza n. 2519 del 22/07/1972 (Rv. 360011 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
La Sede principale dell'impresa, che determina la Competenza per territorio a dichiarare il fallimento a norma dell'art 9 legge fallimentare, e il luogo in cui l'imprenditore svolge la sua prevalente attivita direttiva ed amministrativa, trattando gli affari inerenti all'impresa, raccogliendo, coordinando ed organizzando i diversi fattori della produzione, e cioe il luogo in cui l'imprenditore ha, indipendentemente dalla sua residenza, il centro effettivo dei suoi interessi. E non costituiscono elementi decisivi per la Determinazione della Competenza ne il luogo ove si trovano i beni, ne quello in cui sono situati i cantieri e le fabbriche. (V 1676'70; 1230'70; 508'70; 2406'69).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)